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Valore della sentenza di patteggiamento nel giudizio per danno erariale

Valore della sentenza di patteggiamento nel giudizio per danno erariale

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, con la recente sentenza n. 19/2023, depositata il giorno 05.05.2023, nell’accogliere la domanda formulata dalla competente procura nei confronti di un dirigente medico di un Asl per il danno erariale cagionato dal suo comportamento consistito nello svolgimento di attività extra professionale non autorizzata, ha affermato che non è invocabile il principio del ne bis in idem tra giudizio erariale e giudizio penale o disciplinare per gli stessi fatti, trattandosi di profili di responsabilità completamente diversi nella loro struttura e nella loro disciplina normativa.

La Corte, inoltre, ha ritenuto che, sebbene la sentenza penale di patteggiamento non abbia efficacia in sede di giudizio per danno erariale ex art. 445, primo comma, c.p.p., resta pienamente valutabile il materiale probatorio acquisito nelle indagini preliminari e posto a fondamento della non assoluzione dell’imputato; che un conto, infatti, è negare che la sentenza ex art. 444 c.p.p. possa costituire essa stessa accertamento probatorio in altro giudizio, ben altro sarebbe impedire a un altro giudicante un’autonoma valutazione del materiale probatorio acquisito nelle indagini preliminari, specie quando questa valutazione ha finalità e parametri completamente differenti.

A cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano e magistrato tributario

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