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Incidente stradale con lesioni, ricovero in ospedale, insorgenza di epatite da virus HCV in seguito a emotrasfusioni

Incidente stradale con lesioni, ricovero in ospedale, insorgenza di epatite da virus HCV in seguito a emotrasfusioni

Un uomo subisce delle lesioni perché coinvolto in data 02.10.1974 in un sinistro stradale e, quindi, viene ricoverato in ospedale per essere sottoposto ad un intervento chirurgico, con conseguenti trasfusioni di sangue.

In data 11.01.2007, a seguito di esami di laboratorio gli viene diagnosticata l’epatite da virus HCV e, quindi, per quello che interessa in questa sede, agisce nei confronti del proprietario della vettura nella quale era trasportato per ottenere il risarcimento dei danni per l’epatite; il proprietario della vettura chiama in causa la sua assicurazione che, a sua volta, chiama in causa il guidatore dell’autocarro che aveva provocato il sinistro.

Il Tribunale rigetta la domanda, con sentenza confermata in appello.

La Corte d’Appello, in particolare, osserva che la causa dell’epatite per la quale ha agito chiedendo il risarcimento sono le emotrasfusioni che costituiscono una patologia del tutto avulsa dal novero delle conseguenze ordinarie di un sinistro stradale; che pertanto, unica causa dell’evento di danno sono le dette emotrasfusioni, sicché il sinistro stradale integra un mero antecedente temporale del tutto sganciato dalla successiva autonoma e determinante condotta che ha prodotto l’epatite.

Il danneggiato propone quindi ricorso in cassazione denunciando violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e deducendo specificamente che non può essere considerata causa esclusiva dell’evento di danno l’emotrasfusione perché in assenza del sinistro stradale non vi sarebbe stato nessun intervento chirurgico e dunque nessuna trasfusione di sangue.

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la recente sentenza n. 8429/2024, depositata il 28.03.24, nel respingere il ricorso, osserva che il ricorrente invoca il riconoscimento dell’esistenza del nesso eziologico tra l’incidente stradale e l’insorgenza dell’epatite; che, pertanto, occorre verificare se la condotta che ha cagionato il sinistro stradale possa essere considerata causa antecedente in senso proprio alla luce del principio in base al quale il criterio dello scopo della norma violata costituisce integrazione della regola eziologica; che, secondo questo criterio, quando l’illecito consiste nella violazione di regole poste allo scopo di evitare la creazione di un rischio irragionevole, la responsabilità si estende solo agli eventi dannosi che siano realizzazione del rischio in considerazione del quale la condotta è vietata; che, in base a questi principi, deve escludersi che l’epatite da virus HCV contratta a seguito dell’emotrasfusione, eseguita in sede di intervento chirurgico determinato dalle lesioni riportate nel sinistro stradale, possa costituire concretizzazione del rischio della regola che mirava a prevenire il detto sinistro, anche valutando la fattispecie non solo dal punto di vista della colpa specifica, ma anche da quello della colpa generica; che, infatti, l’esistenza del requisito soggettivo della colpa sotto il profilo delle regole della circolazione stradale non vale a estendere, sul piano eziologico, la responsabilità per l’evento dannoso cagionato dalla condotta del soggetto agente nella predetta circolazione (indubbiamente ipotizzabile) alla responsabilità per un evento, quale la contrazione dell’infezione, che la regola violata non mirava a prevenire; che, in sostanza, la condotta colposa dell’agente nella circolazione stradale risulta soverchiata da un fattore eziologico, l’emotrasfusione pregiudizievole, che l’agente non poteva dominare in quanto estraneo al fuoco del comportamento che gli era prescritto dalla regola cautelare; che, in definitiva, deve essere enunciato il seguente principio di diritto: «non sussiste il rapporto di causalità fra l’evento dannoso costituito dall’epatite da virus HCV, contratta a seguito di emotrasfusione compiuta nel corso dell’intervento chirurgico richiesto dalle lesioni riportate in un sinistro stradale, e la condotta colposa, in violazione delle regole della circolazione stradale, che ha cagionato le dette lesioni».

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

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