Omissione in atti d’ufficio
- 30 Apr, 2024
- News , Giurisprudenza Sanitaria , Medicina d'urgenza , Organizzazione sanitaria

Con la sentenza del 14.02.2023, la Corte di Appello conferma la pronuncia con la quale il Tribunale, previa assoluzione per il delitto di omicidio colposo, aveva condannato a sei mesi di reclusione un sanitario per omissioni in atti di ufficio, perché, nella qualità di medico di guardia di una AUSL, aveva rifiutato di eseguire una visita domiciliare a un paziente nonostante le riferite gravi condizioni di salute (tra cui forte bruciore allo sterno accompagnato da irradiazione di dolore sulle braccia e sulle dita delle mani), limitandosi a diagnosticare telefonicamente una gastroenterite che, successivamente, risultava essere un infarto che portava al decesso dell'uomo.
Il medico impugna la sentenza d’appello in cassazione denunziando la presenza di errori di diritto e anche l’errata quantificazione della pena.
La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la recente sentenza n. 11085/2024, depositata il 15.03.24, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio irrogato, rideterminando la pena principale in quattro mesi di reclusione e quella accessoria in pari durata; dichiara, invece, inammissibile il ricorso per quanto riguarda la dedotta insussistenza del delitto di cui all’art. 328 c.p.
La Suprema Corte osserva, in particolare, che l'art. 13 D.P.R. n. 41 del 1991 stabilisce che il medico in servizio di guardia deve rimanere a disposizione per effettuare gli interventi domiciliari a livello territoriale che gli saranno richiesti e durante il turno è tenuto a effettuare al più presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente dagli utenti; che, quindi, è evidente che, in base alla norma citata, la necessità e l'urgenza di effettuare una visita domiciliare spetti alla valutazione discrezionale del sanitario di guardia, sia sulla base della sintomatologia riferitagli che sulla base della propria esperienza; che, peraltro, tale valutazione, è sindacabile dal giudice di merito, in forza degli elementi di prova sottoposti al suo esame, per accertare se la valutazione del sanitario sia stata correttamente effettuata sulla base di dati di ragionevolezza, desumibili dallo specifico contesto e dai protocolli sanitari applicabili, oppure costituisca un pretesto per giustificare l'inadempimento dei propri doveri; che costituisce consolidato orientamento interpretativo di questa Corte di legittimità quello secondo il quale integra il delitto di rifiuto di atti di ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che, pur richiesto, decida di non eseguire l'intervento domiciliare urgente per accertarsi delle effettive condizioni di salute del paziente, nonostante gli venga prospettata una sintomatologia grave, trattandosi di un reato di pericolo per il quale a nulla rileva che lo stato di salute del paziente si riveli in concreto meno grave di quanto potesse prevedersi; che nel caso di specie il giudice d’appello ha spiegato, con argomenti congrui e privi di qualsiasi vizio di logicità, fondati anche sull'esito di una perizia collegiale, come l'ostinato rifiuto del medico di eseguire la visita domiciliare deve essere qualificato come rifiuto di atti di ufficio proprio alla luce della trascrizione del contenuto della telefonata, registrata in automatico dal servizio sanitario, intercorsa tra il sanitario e la moglie del paziente; che, infatti, quest’ultima, dopo avere rappresentato di avere già contattato la guardia medica, aveva espressamente chiesto una visita domiciliare riferendo che il marito: a) aveva fortissimi dolori addominali che si estendevano dal torace sino alle mani, anche con formicolio, e non passavano; b) aveva vomito e diarrea; c) era molto pallido e sudatissimo; che, quindi, ingiustificatamente il sanitario non aveva ritenuto necessario eseguire la visita domiciliare sebbene fosse consapevole che solo il rilevamento di parametri obiettivi (quali la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca, il ritmo cardiaco, la cianosi) avrebbe consentito di comprendere, in concreto, la reale patologia del paziente; che, d'altra parte, il delitto contestato rientra tra i delitti contro la pubblica amministrazione in quanto sanziona il rifiuto consapevole del medico di adottare, senza ritardo, atti a tutela del diritto alla salute che, ai sensi dell'art. 32 Cost., costituisce “fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività” e, per questo, rende il sanitario portatore di funzioni pubbliche; che, infine, erroneamente il giudice d’appello ha confermato la sentenza di primo grado il cui dispositivo contempla la condanna a sei mesi di reclusione, mentre nella motivazione ha ritenuto corretta la pena di 4 mesi di reclusione come pure precisato nella decisione del Tribunale; che questo evidente errore può essere corretto in sede di legittimità, fermo restando che la sanzione accessoria di interdizione dalla professione medica di cui all’art. 31 c.p. ha durata uguale a quella principale ex art. 37 c.p.
a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano