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Vaccinazione di un minore e allegato danno alla salute

Vaccinazione di un minore e allegato danno alla salute

La competente Corte d’Appello conferma la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di due genitori, legali rappresentanti del figlio minore, volta a ottenere l’indennizzo previsto dalla l.n. 210/92 per avere il figlio contratto una encefalopatia con quadro di sindrome autistica in conseguenza della somministrazione di vaccino esavalente il 03.05.07, con aggravamento del profilo neurologico dopo inoculazione di altro vaccino anti-MMR in data 10.09.07. 

La Corte d’Appello osserva che la consulenza tecnica disposta in primo grado aveva correttamente escluso il nesso causale, sia perché la storia clinica del minore indicava un ritardo psicomotorio sin da epoca precedente la somministrazione del primo vaccino, sia perché la letteratura scientifica esclude che il mercurio presente nei vaccini possa avere un ruolo nella determinazione dell’autismo o dei disordini neurologici.

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la recente sentenza n. 27274/2023, depositata il giorno 25.09.23, dichiara inammissibile il ricorso avanzato dai genitori e ribadisce il principio in base al quale la sussistenza del nesso causale tra la somministrazione vaccinale e il verificarsi del danno alla salute deve essere valutata secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica ispirato al principio del “più probabile che non”, da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica). 

Sottolinea, inoltre, la Suprema Corte, che la sentenza impugnata ha applicato il suddetto principio laddove ha specificato che il nesso causale è da escludere nella fattispecie sia con riferimento alla storia clinica del minore (probabilità logica) in quanto il minore già prima della somministrazione vaccinale aveva mostrato un ritardo psicomotorio, sia avendo riguardo al criterio della probabilità quantitativa per mancanza di una legge scientifica di copertura universale che confermi un’influenza della somministrazione vaccinale sull'insorgenza di patologie neurologiche.

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

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