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Responsabilità civile del dentista nell'attività di implantologia

Responsabilità civile del dentista nell'attività di implantologia

Una paziente conviene in giudizio un odontoiatra per sentirlo condannare al risarcimento dei danni (quantificati in complessivi euro 136.815,88) subiti in seguito a cure odontoiatriche ritenute errate per negligenza e imperizia nell'attività di implantologia.

Instauratosi il contraddittorio, il dentista contesta la propria responsabilità e, in via riconvenzionale, chiede il pagamento delle prestazioni eseguite, ammontanti a euro 18.378,43, al netto dell’acconto già ricevuto di euro 5.164,57; inoltre, chiama in garanzia la propria assicurazione con la quale aveva stipulato due polizze - una relativa alla responsabilità professionale e l’altra per la tutela legale - per essere manlevato in caso di accoglimento delle domande dell’attrice con riguardo alla responsabilità professionale e rimborso delle spese di lite. 

Il Tribunale, evidenziata la natura contrattuale della responsabilità del dentista,  riconosce, sulla scorta della CTU espletata, ritenuta chiara ed esaustiva, due profili di colpa in capo all'odontoiatra, consistenti: (1) nell'esecuzione delle prestazioni senza far precedere le medesime da un necessario intervento di chirurgia maxillo-facciale; (2) nell'errata esecuzione delle protesi odontoiatriche, non adeguatamente posizionate e dimensionate; condanna quindi il medico al pagamento della somma di euro 1.152,00 per l’invalidità temporanea e di euro 24.500,00 per il costo degli interventi terapeutici necessari ad eliminare i postumi della sua errata attività. 

Il giudice di primo grado, inoltre, rilevata la mancata istanza di risoluzione del contratto, rigetta la domanda della paziente di rimborso di quanto versato; rigetta anche la domanda riconvenzionale del convenuto dato che il CTU aveva quantificato il valore delle prestazioni correttamente eseguite in euro 4.647,00, importo inferiore a quanto dallo stesso già percepito; accoglie, infine la domanda di manleva fondata sulla polizza di tutela legale, mentre respinge l’altra non risultando operante la copertura assicurativa della responsabilità professionale per i danni conseguenti all'implantologia.

L’odontoiatra popone appello e il giudice di secondo grado, per quello che interessa in questa sede, conferma la sentenza del Tribunale, riformandola solo in punto condanna dell’assicurazione per la polizza di tutela legale che viene limitata entro il massimale di euro 26.000,00.

Il dentista ricorre quindi in cassazione, ma la Suprema Corte, terza sezione civile, con la recente sentenza 27099/2023, depositata il giorno 22.09.23, conferma la decisione del giudice d’appello, rilevando la mancata contestazione in punto responsabilità sia sotto il profilo dell’errata diagnosi che sotto il profilo di errata progettazione degli impianti e conseguente cattiva esecuzione degli stessi; sottolinea inoltre che secondo il CTU il trattamento terapeutico era stato inutile e non eseguito secondo le metodiche indicate dalla scienza; ritiene infine infondate ovvero inammissibili le altre doglianze sul quantum liquidato. 

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

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