Turni eccessivi di pronta disponibilità e stress psicofisico cagionato al dirigente medico
- 24 Gen, 2024
- News , Giurisprudenza Sanitaria , Medicina del Lavoro , Organizzazione sanitaria , Psichiatria
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la recente sentenza n. 264/2024, depositata il 04.01.24, nel rigettare il ricorso di una ASL avverso la decisione del giudice d’appello che aveva condannato, a titolo di risarcimento del danno, l’azienda sanitaria al pagamento in favore di un chirurgo di una somma pari ad euro 120,00, detratto quanto già ricevuto a titolo di retribuzione, per ogni turno di reperibilità prestato in eccedenza rispetto al limite delle dieci ore mensili a decorrere dal 17.04.2004 e sino al marzo 2014, ha affermato questi principi di diritto.
Il “servizio di pronta disponibilità”, “caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito”, è stato disciplinato nel tempo, con disposizioni di analogo contenuto, da varie disposizioni del CCNL a partire dal 1996, comparto sanità, dirigenza medico sino all'art. 17 del CCNL 2002-2005 e all'art. 27, comma 6, del CCNL 19.12.2019.
L’art. 17, comma 4, del citato CCNL stabilisce che “il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese”, mentre il comma 5 regola la retribuzione del servizio e stabilisce che la pronta disponibilità dà diritto a una indennità, modulata secondo l’orario prestato; che in caso di chiamata, l’attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario, fermo restando la garanzia del diritto al riposo settimanale; che, proprio in sede di interpretazione di questa norma, si è affermato che l’espressione «di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese» non pone un limite inderogabile all'utilizzazione della pronta reperibilità, né fa riferimento a un onere dimostrativo delle esigenze particolari che giustifichino il ricorso alla pronta disponibilità oltre le dieci volte in un mese, fatta salva l’ipotesi di abuso.
Anche per i turni prestati in eccedenza va pertanto riconosciuta l’indennità di cui al citato art. 17, comma 5 (e dalle disposizioni anteriori e successive di identico contenuto), che, come questa Corte ha già affermato, è caratterizzata da una propria specificità e autonomia che rientra nel trattamento economico del dirigente medico, sia pure come voce non fissa e ricorrente; che, peraltro,“va fatta salva l’ipotesi di abuso per irragionevole ricorso all'istituto della pronta disponibilità in ragione del numero complessivo di servizi di pronta disponibilità pretesi e/o per manifesta inesistenza delle relative esigenze, contrario alle clausole generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ. nello svolgimento del rapporto contrattuale”.
In definitiva, lo svolgimento sistematico per anni di turni di pronta disponibilità in misura smodatamente eccedente la regola ordinaria, specie laddove non bilanciato – nel caso di turni festivi – da riposi compensativi, ben può comportare la sottoposizione del dipendente a notevole stress psicofisico con ripercussioni sia sulla qualità di lavoro che sulla qualità della propria vita privata e di relazione, con conseguente obbligo risarcitorio da parte dell’ASL.
a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano