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Rimborso spese mediche in favore del danneggiato

Rimborso spese mediche in favore del danneggiato

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la recente sentenza n. 29308.23, depositata il 23.10.23, ha affermato che erroneamente il giudice d’appello non ha riconosciuto interamente le spese sanitarie sostenute da un soggetto la cui salute era stata lesa in un sinistro stradale e che si era rivolto a strutture private per le necessarie cure, ritenendo che potevano essere liquidate solo le minori spese che egli avrebbe sostenuto se si fosse rivolto al Servizio Sanitario Nazionale tenendo il doveroso comportamento prescritto dall’art. 1227 c.c. teso a usare l’ordinaria diligenza al fine di non aggravare l’entità dei danni subiti.

La Suprema Corte, nel motivare l’annullamento sul punto della sentenza di secondo grado, ha osservato che risulta privo di basi normative il ritenuto obbligo, posto carico del danneggiato ex art. 1227, secondo comma, c.c., di rivolgersi a una struttura sanitaria pubblica invece che a una privata, così limitando i danni da risarcire.

Questo principio vale evidentemente anche nel caso in cui il danno alla salute sia stato prodotto non da un sinistro stradale ma in seguito a un episodio di cattiva colposa assistenza medica.

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

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