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Dedotta responsabilità civile per omessa diagnosi di lesione inveterata del nervo ulnare

Dedotta responsabilità civile per omessa diagnosi di lesione inveterata del nervo ulnare

Un paziente conviene in giudizio innanzi al competente Tribunale una ASL e un sanitario del Pronto Soccorso chiedendo il risarcimento dei danni subiti per avere il predetto medico omesso di diagnosticare in sede di suturazione di una ferita la “lesione inveterata del nervo ulnare destro”, per la quale egli era stato successivamente sottoposto a intervento chirurgico. 

Il Tribunale adito, previa C.T.U., rigetta la domanda, con sentenza poi confermata in appello.

La Corte d’Appello osserva, in particolare, che il ritardo diagnostico della lesione del nervo ulnare accertato non aveva avuto efficienza eziologica sul determinismo degli eventi relativi al decorso post-traumatico del paziente e dei suoi esiti, dato che anche una eventuale tempestiva individuazione della stessa non avrebbe evitato la sottoposizione del paziente all'intervento chirurgico riparatorio di innesto nervoso previsto come unica e necessaria modalità di trattamento di detta alterazione anatomica, né avrebbe altrimenti comportato una esecuzione in tempi più precoci di quelli in cui venne poi concretamente effettuato ovvero con applicazione di diverse tecniche o secondo modalità meno ampie e invasive, con conseguente inidoneità di esso sia a causare un peggioramento delle condizioni cliniche del paziente, sia a comprometterne le possibilità di guarigione.

Il giudice d’appello, inoltre, con riferimento alla denunciata inadeguatezza ab origine della adeguata informazione, rileva che nel caso in esame il soggetto rimasto accidentalmente vittima della ferita da taglio al polso, quand'anche fosse stato messo a conoscenza sin da subito della lesione al nervo da essa provocata, non avrebbe potuto fare altro, in assenza nel frangente di indicazioni da parte della scienza medica circa comportamenti da tenere ovvero prescrizioni terapeutiche da adottare, che attendere i tempi prescritti per sottoporsi al trattamento chirurgico non altrimenti evitabile di innesto nervoso, poi effettivamente eseguito in epoca e con modalità del tutto consone, senza che ciò abbia influito sulla situazione clinica determinandone l’aggravamento ovvero sulle possibilità di completa riuscita dell’intervento riparatore.

Ricorre in cassazione il paziente denunciando la presenza di vizi di violazione di legge e di motivazione nella sentenza d’appello.

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la recente ordinanza n. 8384/2024, depositata il giorno 28.03.24, dichiara manifestamente inammissibile il ricorso del paziente in quanto i motivi addotti vertono sulla confutazione del giudizio di fatto che è riservato al giudice d’appello e, quindi, non è sindacabile in sede di legittimità.

Aggiunge la Suprema Corte che la violazione del dovere informativo viene denunciata senza considerare la ratio decidendi al riguardo, che è quella dell’irrilevanza eziologica dell’omessa diagnosi e, conseguenzialmente, dell’informazione non fornita; che, ancora, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità, quando risulti che gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta della parte siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice, con motivazione immune da vizi.

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

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