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Risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica di un medico

Risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica di un medico

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la recente sentenza n. 29516/2023, depositata il 24.10.23, nel respingere il ricorso di una specializzanda in Medicina dello Sport avverso la sentenza di appello che aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto del ricorso contro il decreto rettorale che aveva risolto anticipatamente il suo contratto di formazione specialistica (imputandole la reiterata e protratta violazione del divieto di svolgere attività libero professionale all'esterno dell’Università e di partecipare contemporaneamente ad altri corsi di formazione), ha affermato che la normativa italiana, ponendo la regola della tendenziale esclusività della formazione medica specialistica, si pone nel solco, e non certo in contrasto, rispetto alla normativa europea, la quale impone agli stati membri (sia pure con una limitata facoltà di deroga ex art. 22, lett. a, della relativa Direttiva) di stabilire per gli specializzandi il “tempo pieno”, precisando che deve essere prevista la partecipazione a tutte le attività mediche del dipartimento in cui essa avviene, anche alle guardie, in modo che lo specialista dedichi alla formazione pratica e teorica “tutta la sua attività professionale per tutta la durata della settimana di lavoro e per tutto l’anno”.

Ha aggiunto la Suprema Corte che le poche eccezioni previste (attività intra moenia libero professionale e la possibilità ex art. 19, comma 11, l. 448/2001 di svolgere anche all'esterno guardie mediche “solo in caso di carente disponibilità di medici” e le sostituzioni “a tempo determinato” di medici di medicina generale) non sono affatto irrazionali perché, la prima è coerente con la partecipazione a tutte le attività mediche del dipartimento in cui la formazione avviene e le altre due sono dettate dal preminente interesse pubblico a garantire la continuità dell’assistenza sanitaria extra-ospedaliera di base.

La Cassazione, infine, ha sottolineato che anche la più recente legislazione - peraltro irrilevante, ratione temporis, nel caso di specie -, pur avendo ampliato le attività collaterali consentite ai medici durante la formazione specialistica, è sempre connotata da una stretta connessione con esigenze temporanee di far fronte alla “contingente carenza dei medici di medicina generale” e poi alla “emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

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