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Esenzione Iva per l’attività chiropratica

Esenzione Iva per l’attività chiropratica

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la recente sentenza n. 28512/2023, depositata il giorno 12.09.23, nel respingere il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza d’appello che, riformando quella di primo grado, aveva annullato un avviso di accertamento per IVA a carico di una società che svolgeva attività di chiropratica ritenendo che le prestazioni rese erano parificabili alle altre prestazioni sanitarie, ha affermato che la decisione impugnata è corretta perché risulta essere stato accertato dal giudice di secondo grado che le prestazioni erano state svolte “sotto la direzione medica di uno specialista in medicina dello sport” ed erano state autorizzate dal S.S.N. che ne aveva sostenuto i relativi costi.

Ha aggiunto la Suprema Corte che deve ritenersi definitivamente superato l’opposto precedente orientamento secondo cui, pur avendo la disciplina interna inquadrato il chiropratico tra i professionisti sanitari, aveva ritenuto ai fini dell’esenzione IVA indispensabile l’emanazione del relativo regolamento di attuazione del percorso formativo della professione.

In sostanza la natura medica della prestazione va valutata in termini sostanziali al fine di poter beneficiare dell’esenzione IVA, mentre è irrilevante la mancata adozione del sopra richiamato decreto.

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

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