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PEG non inserita correttamente

PEG non inserita correttamente

Un paziente viene ricoverato in Ospedale per una critica situazione di salute e poi viene sottoposto a intervento di aneurismectomia il 24 ottobre 2008. Dopo l’operazione, i sanitari applicano una PEG, un sondino per l’alimentazione del paziente, una prima volta in maniera corretta, ma la seconda volta in maniera irregolare, provocando il passaggio di alimenti nell'addome. 

Il paziente successivamente decede e i suoi eredi agiscono nei confronti della ASL sostenendo che il decesso era avvenuto per colpa dei sanitari, che non avevano adeguatamente trattato il decorso post-operatorio e in particolare non avevano posizionato correttamente la PEG, poi fonte di infiammazione letale. 

La ASL si costituisce in giudizio eccependo la correttezza dell’operato dei suoi sanitari. 

Il Tribunale dispone una consulenza tecnica all'esito della quale rigetta la domanda escludendo che la causa della morte potesse essere stata l’erronea manovra di applicazione del sondino. 

Questa decisione viene parzialmente riformata in appello, in quanto i giudici di secondo grado ritengono che, seppure non causa della morte, l’erronea manovra dei medici nella applicazione del sondino ha comunque provocato un danno temporaneo alla salute del paziente, consistente in una breve malattia e sofferenza conseguente all'errata manovra di inserimento della PEG, liquidando per tale danno temporaneo un risarcimento di euro 4.851,00.

Gli eredi del paziente ricorrono quindi in cassazione avverso la sentenza d’appello sostenendone l’erroneità laddove ha escluso la responsabilità dell’ASL per il decesso del congiunto.

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la recente sentenza n. 31873.23, depositata il 15.11.23, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.

La Suprema Corte, in particolare, osserva che la decisione di secondo grado è chiara laddove, sulla base delle risultanze della CTU, esclude che l’errata posizione della PEG abbia avuto incidenza nella produzione dell’evento mortale, mentre le critiche sollevate dagli eredi non colgono nel segno in quanto non si confrontano correttamente con la motivazione della sentenza impugnata. 

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

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