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Rimborso delle ritenute ai fini IRPEF operate dal datore di lavoro sostituto di imposta sulle somme percepite a titolo di rimborso spese di viaggio

Rimborso delle ritenute ai fini IRPEF operate dal datore di lavoro sostituto di imposta sulle somme percepite a titolo di rimborso spese di viaggio

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la recente sentenza n. 2184/2024, depositata il 22.01.24, accogliendo il ricorso avanzato dall'Agenzia delle Entrate, ha affermato che erroneamente i giudici di merito avevano accolto il ricorso di uno specialista ambulatoriale convenzionato diretto a ottenere il rimborso delle ritenute ai fini IRPEF operate dal sostituto d’imposta e trattenute sulle somme percepite per gli anni dal 2012 al 2015 a titolo di rimborso spese di viaggio relative ad attività professionale svolta presso ambulatori esterni al proprio comune di residenza, sul presupposto non corretto che tali rimborsi non avevano natura retributiva ma risarcitoria.

La Suprema Corte, infatti, ha stabilito che il “rimborso spese di accesso” previsto dall’art. 35 del D.P.R. n. 271 del 2000, il quale prevede la corresponsione di un “rimborso spese di accesso” alla sede di lavoro che si trovi in un Comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato (rimborso determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica) è ontologicamente diverso dalle “indennità percepite per le trasferte” di cui all’art. 51 comma 5 TUIR, le quali consistono in spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa in comune diverso da quello ove essa è ordinariamente effettuata, spostamenti intervenuti su richiesta e nell’interesse del datore di lavoro; di conseguenza, il principio di onnicomprensività previsto dall’art. 51 comma 1, TUIR comporta che tale voce, non essendo riconducibile alla previsione di cui all’art. 51 comma 5 citato, debba essere ricompresa tra “le somme a qualunque titolo percepite” in relazione al rapporto di lavoro, pertanto soggette a imposizione fiscale.

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

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