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Medici specializzandi e adeguamento triennale delle borse di studio

Medici specializzandi e adeguamento triennale delle borse di studio

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la recente sentenza n. 2286/2024, depositata il 23.01.24, accogliendo il ricorso incidentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha cassato la sentenza d’appello che aveva riconosciuto il diritto di alcuni medici specializzandi all'adeguamento triennale delle loro borse di studio ex art. 6 del D.Lgs. n. 257/1991, ribadendo preliminarmente che l'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro parasubordinato e affermando che l'importo della borsa di studio prevista dalla norma citata non è soggetto a incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7 del D.L. n. 384 del 1992 (e analoghe normative successive), senza che il blocco di tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato.

Pertanto l’adeguamento richiesto dai ricorrenti non poteva essere ottenuto né in via diretta né indirettamente – e cioè sotto forma di pretesa risarcitoria, come pure era avvenuto – atteso che l’accoglimento delle pretese dei ricorrenti, ove avvenuto a titolo di risarcimento, si sarebbe comunque tradotto in una elusione del blocco degli incrementi derivante dalla legge.

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

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