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Richiesta di un medico all’Asl di pagamento delle mansioni superiori svolte di fatto

Richiesta di un medico all’Asl di pagamento delle mansioni superiori svolte di fatto

La Corte d’Appello, con sentenza 22/11/2016, respinge il gravame proposto dalla ASL avverso la decisione del Tribunale che aveva accolto parzialmente il ricorso di un medico e la aveva condannata alla corresponsione in favore del predetto dipendente della somma di € 78.856,08, oltre accessori, a titolo di differenze retributive dovute per avere svolto di fatto le mansioni di dirigente di un struttura complessa, mansioni inquadrabili nel superiore II livello.

Il giudice d’appello, condividendo la motivazione della decisione di primo grado, ha negato rilevanza alla circostanza che le mansioni fossero state svolte senza un provvedimento di assegnazione, evidenziando che il sanitario aveva agito per le sole differenze retributive e non per il riconoscimento dell’inquadramento superiore, da ciò derivando la rilevanza esclusiva dell’effettivo, non contestato, svolgimento delle superiori mansioni.

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la recente sentenza n. 8864/2023, depositata il giorno 29/03/23, accoglie il ricorso dell’ASL e in totale riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda del medico ritenendola infondata; spese compensate.

La Cassazione, in particolare, osserva che il giudice d’appello, affermando il diritto del sanitario al riconoscimento delle differenze retributive sulla base del solo svolgimento di mansioni superiori, ha immotivatamente disatteso il costante orientamento di legittimità che ha reiteratamente affermato il principio per cui, nell'ambito della dirigenza sanitaria, non trova applicazione l'art. 2103 c.c. con riferimento al mancato riconoscimento delle mansioni superiori.

L'inapplicabilità ai dirigenti del pubblico impiego privatizzato della suddetta norma (che, al settimo comma, stabilisce che “nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta”), sancita in via generale dall'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 è stata infatti ribadita per la dirigenza sanitaria, inserita in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello, dall'art. 15-ter D. Lgs. n. 502 del 1992 e dall'art. 28, comma 6, del CCNL 8 giugno 2000.

A cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano e magistrato tributario

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