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Trattamento dei dati sensibili

Trattamento dei dati sensibili

La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la recente sentenza n. 13102/2023, depositata il 22/02/23, ha affermato i seguenti principi di diritto.

Il trattamento dei dati personali sensibili, senza il consenso dell'interessato, dal quale derivi nocumento per la persona offesa, già punito ai sensi dell'art. 35, comma terzo della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è tuttora punibile ai sensi dell'art.167, comma secondo del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in quanto tra le due fattispecie sussiste un rapporto di continuità normativa, essendo identici sia l'elemento soggettivo caratterizzato dal dolo specifico, sia gli elementi oggettivi, in quanto le condotte di "comunicazione" e "diffusione" dei dati sensibili sono ora ricomprese nella più ampia dizione di "trattamento" dei dati sensibili, e il nocumento per la persona offesa che si configurava nella previgente fattispecie come circostanza aggravante, rappresenta nella disposizione in vigore una condizione obiettiva di punibilità.

Il "trattamento", ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. a) del Dlgs. citato, corrisponde a "qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati". 

Il concetto di "dato personale" è definito, ai sensi della successiva lettera b) del citato art. 4, comma 1, come "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale" mentre per "dati sensibili" si intendono, ai sensi della lettera d), "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, a sindacati, ad associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

L’autore dell’illecito può essere “chiunque” anche un soggetto privato entrato in via casuale in possesso del dato mentre nel quadro strutturale della fattispecie è previsto il dolo specifico di trarre per sé o per altri profitto ovvero di recare danno all’interessato attraverso la descritta condotta di trattamento dei dati; elemento costitutivo oggettivo della fattispecie è la circostanza che dal fatto "derivi un nocumento".

A cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano e magistrato tributario

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