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Responsabilità penale del medico del 118

Responsabilità penale del medico del 118

Il Tribunale giudica un medico operatore del 118 colpevole del reato di lesioni colpose gravi per avere determinato l'indebolimento permanente dell'apparato cardiocircolatorio di un paziente per colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia in quanto, intervenuto presso la sua abitazione, a fronte di riferite algie precordiali che si irradiavano a braccia e spalle con sudorazione e vomito, si era limitato a verificare la pressione senza procedere al ricovero del paziente presso idonea struttura ospedaliera e comunque a sottoporre il paziente a elettrocardiogramma così omettendo di prospettarsi una diagnosi differenziale a fronte di patologia che poi si era palesata essere un infarto miocardico acuto che, a seguito di segnalazione del medico curante, aveva nella serata del giorno successivo comportato un intervento di urgenza di angioplastica coronarica primaria con impianto di stent.

A seguito di successivi controlli ecografici, dai quali era emersa una cardiomiopatia dilatativa ischemica e una severa disfunzione sistolica, al paziente era stata applicato poi un impianto ICD monocamerale in prevenzione primaria.

La Corte d’Appello conferma la decisione di primo grado in quanto ritiene che il medico ingiustamente non ha applicato le linee guida che presiedono l'accertamento di patologie in pronto intervento a fronte dei sintomi manifestati dal paziente, non avendo il sanitario proceduto all’esecuzione di un esame tramite elettrocardiogramma ovvero sugli enzimi per ravvisare l'occorrenza di un infarto miocardico in atto, ovvero per non avere disposto il trasferimento del paziente in pronto soccorso.

Il giudice d’appello ravvisa il collegamento eziologico tra il ritardo diagnostico contestato all'imputato e il tardivo trattamento terapeutico con conseguente indebolimento della funzione cardiocircolatoria della persona offesa che, proprio in ragione dei danni provocati alla funzione cardiaca dal mancato trattamento tempestivo, aveva manifestato le successive complicanze miocardiche e l'asistolia del ventricolo sinistro.

Il medico del 118 ricorre in cassazione denunciando l’erroneità della decisione del giudice d’appello, ma la Suprema Corte quarta sezione penale, con la recente sentenza n. 19946/2023, depositata l’11.05.23 dichiara inammissibile il ricorso e conferma la sentenza impugnata.

La Cassazione, in particolare, osserva che la condotta del sanitario è stata ritenuta giustamente affetta da grave colpa perché il medico ha del tutto omesso di procedere a una diagnosi differenziale a fronte di paziente che presentava una sintomatologia del tutto compatibile con una sofferenza cardiaca e che, al contempo, aveva manifestato al sanitario una chiara predisposizione a tale insulto (ipertensione, obesità e alterazione del metabolismo dei grassi); che a fronte di tale deplorevole difetto diagnostico, gli altri elementi circostanziali concomitanti, che hanno contribuito a determinare la finale condizione di insufficienza coronarica e l'asistolia, risultano inidonei a interrompere la serie causale innestata dal comportamento omissivo del sanitario, proprio in quanto si sono inseriti in tale eziogenesi e non hanno comportato un autonomo e indipendente sviluppo causale, del tutto eccezionale e imprevedibile tale da interrompere o a sostituirsi alla causa originaria; che, infine, la dedotta resistenza del paziente a ulteriori approfondimenti è da imputare al mancato sospetto cardiaco della sintomatologia in essere e alla esclusione di una diagnosi alternativa che, se formulata, avrebbe posto la persona offesa nella condizione di operare una scelta consapevole.

A cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano e magistrato tributario

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