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Autonomia dell’accertamento dell’illecito di natura solo civile

Autonomia dell’accertamento dell’illecito di natura solo civile

La Suprema Corte terza sezione civile, con la recente sentenza n. 3368/2023, depositata il giorno 03.02.23, ha affermato i seguenti principi di diritto.

Nell’ipotesi in cui il giudice venga chiamato ad accertare la responsabilità civile in capo a un soggetto già sottoposto per il medesimo fatto a procedimento penale conclusosi con una statuizione diversa dalla condanna, l'accertamento sull'illecito civile è assolutamente autonomo e non risente dell'esito del diverso accertamento già compiuto (e ormai definito) sull'illecito penale.

L'autonomia dell'accertamento dell'illecito civile rispetto a quello penale è imposta, in primo luogo, dalla necessità di rispettare il diritto alla presunzione di innocenza in tutti i casi in cui l'accertamento della responsabilità penale ha avuto esito negativo e il processo penale sia esitato in una decisione diversa dalla sentenza di condanna, sia essa di assoluzione che di non doversi procedere.

L'esigenza di accertamento dell'illecito civile quale illecito distinto da quello penale trova fondamento, in secondo luogo, nei caratteri di ontologica autonomia e nei presupposti di specificità che esso presenta, quale illecito avente struttura oggettiva e soggettiva distinta rispetto all'illecito penale.

Il giudice pertanto dovrà accertare se la condotta contestata sia stata idonea a provocare un “danno ingiusto” secondo l'art. 2043 cod. civ. e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno.

Quanto al "nesso causale", il giudice non deve accertare la causalità penalistica che lega la condotta (azione od omissione) all'evento (e che non è richiesta nei reati di pura condotta), ma deve distinguere la causalità materiale (la relazione di causalità tra il fatto e l'evento dannoso, da accertarsi secondo il criterio della “probabilità prevalente”) dalla causalità giuridica (la relazione di causalità tra l'evento dannoso e le conseguenze patrimoniali o non patrimoniali risarcibili). 

Con riguardo all'aspetto "soggettivo" dell'illecito, il giudice non deve accertare l'elemento volitivo richiesto ai fini dell'integrazione del reato ma qualsivoglia degli elementi (dolo o colpa) dell'azione od omissione che qualificano sul piano psicologico la condotta illecita, salvo i casi di responsabilità cd. oggettiva.

A cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano e magistrato tributario

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