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Responsabilità del dirigente di fatto di un reparto e di uno specializzando

Responsabilità del dirigente di fatto di un reparto e di uno specializzando

La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con la recente sentenza n. 38354/2022, depositata il 12/10/22, nel respingere il ricorso del dirigente medico di fatto di un reparto ospedaliero avverso la sentenza che lo aveva giudicato corresponsabile dell’omicidio colposo in danno di una sua assistita, ha affermato che giustamente era stato contestato al predetto di avere contravvenuto ai propri doveri di controllo sull’attività degli altri medici coinvolti nella produzione dell’evento mortale, medici di cui era garante giuridicamente in quanto loro “tutor” e di avere operato nel reparto con criteri organizzativi e gestionali, amministrativi e sanitari, del tutto inadeguati, come comprovato dall'assoluta carenza di controlli sulla attività dei medici a lui affidati. 

Con la predetta sentenza la Suprema Corte, nel respingere il ricorso di un specializzando ritenuto concorrente nel medesimo delitto sopra menzionato per avere per grave colpa per imperizia trascritto in modo erroneo in cartella e nel foglio di prescrizione la dose del farmaco da utilizzare per la cura della paziente assistita, ha ribadito che il medico specializzando è titolare di una posizione di garanzia in relazione alle attività personalmente compiute nell'osservanza delle direttive e sotto il controllo del medico tutore, che deve verificarne i risultati, fermo restando che la sua responsabilità deve in concreto essere valutata in rapporto anche allo stadio nel quale al momento del fatto si trovava l'iter formativo, precisando che il medico specializzando deve rifiutare i compiti che non ritiene in grado di compiere, poiché in caso contrario se ne assume la responsabilità a titolo di colpa per assunzione.

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