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Respinta la domanda della Procura della Corte dei Conti di condanna di un medico per responsabilità erariale

Respinta la domanda della Procura della Corte dei Conti di condanna di un medico per responsabilità erariale

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale evoca in giudizio il dott. K.K., in qualità di medico in servizio all'epoca dei fatti presso il Pronto Soccorso di un ospedale, per sentirlo condannare al pagamento, in favore della competente ASL, della somma quantificata nell'importo complessivo di euro 324.817,58 o del diverso importo determinato nel corso del giudizio, oltre accessori dalla data dell’evento lesivo al saldo effettivo e alle spese di giudizio. 

La richiesta risarcitoria viene avanzata in conseguenza del risarcimento corrisposto, all'esito di una sentenza d’appello emessa in sede civile il 22.06.2016, passata in giudicato, e viene fondata sull'asserita gravissima negligenza nella quale il medico convenuto sarebbe incorso in occasione di un intervento sanitario urgente relativo a una ferita da taglio (che una casalinga si era procurata maneggiando un coltello) effettuato presso il suddetto Pronto Soccorso in data 18 marzo 2001.

Instauratosi il contraddittorio, il medico contesta la dedotta propria responsabilità sostenendo anche che la Procura non ha provato che l’intervento incriminato sia stato da lui eseguito.

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, con la recente sentenza n. 109/2023, depositata il 09.10.23, rigetta la domanda della Procura, assolve il medico da ogni addebito e condanna l’ASL al pagamento delle spese in suo favore.

La Corte, per quello che interessa in questa sede, afferma che non risulta provata la condotta antigiuridica ascritta al convenuto e, quindi, anche il nesso di causalità rispetto al danno indiretto azionato dalla Procura.

La Corte, in particolare, sottolinea che non risulta presente agli atti alcuna documentazione sanitaria, clinico-strumentale, che consenta di attribuire, con elevato grado di probabilità, all'odierno convenuto le prestazioni nell'occasione eseguite dai medici del Pronto Soccorso in favore della paziente danneggiata e che risulta accertata l’impossibilità di acquisire il verbale/referto “originale”, adeguatamente compilato e sottoscritto dal sanitario nei cui confronti è stata avanzata la domanda di pagamento.

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

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