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La tutela del Diritto alla Privacy deve essere effettiva e non solo formale

La tutela del Diritto alla Privacy deve essere effettiva e non solo formale

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la recente sentenza n. 28385/2023, depositata il giorno 11.10.23, nel respingere il ricorso di una ATS nei confronti della sentenza del Tribunale che aveva confermato la correttezza della sanzione amministrativa di euro 80.000 comminata dal Garante della Privacy, ha affermato che il Garante per la protezione dei dati personali può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie anche ad autorità pubbliche e/o a organismi pubblici, in presenza di violazioni della disciplina relativa al trattamento di questi dati. 

La Suprema Corte ha aggiunto che il sistema di tutela dei dati personali deve porre l'utente al centro, obbligando così il titolare del trattamento a una tutela effettiva da un punto sostanziale, non solo formale; non è quindi sufficiente che la progettazione del sistema sia conforme alla norma se, poi, l'utente non è tutelato; che le aziende al momento della progettazione del sistema (quindi prima che il trattamento dei dati inizi) devono valutare il rischio inerente alle loro attività; che con tale valutazione si determina la misura di responsabilità del titolare o del responsabile del trattamento, tenendo conto della natura, della portata, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché della probabilità e della gravità dei rischi per i diritti e le libertà degli utenti.

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

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