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Prescrizione del diritto al risarcimento del danno in caso di omicidio colposo medico

Prescrizione del diritto al risarcimento del danno in caso di omicidio colposo medico

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la recente sentenza n. 3267/2024, depositata il 05.02.24, annullando una sentenza d’appello che aveva dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno in caso di ipotizzato omicidio colposo medico, ha affermato e ribadito i seguenti principi di diritto.

Se l’illecito civile per il quale gli eredi agiscono per ottenere il risarcimento dei danni viene qualificato come omicidio colposo e quindi ricondotto a questa fattispecie di astratta rilevanza penalistica, il termine di prescrizione applicabile per l’azione di danni proposta iure proprio non è il termine ordinario quinquennale, ma il più lungo termine di prescrizione decennale previsto per questo tipo di reato, applicabile in base alla legge vigente all’epoca di commissione del fatto (04.11.2003).

Infatti solo con la legge n. 251 del 2005, entrata in vigore l’8 dicembre 2005, e quindi non applicabile al caso di specie, è stato modificato il regime della prescrizione per l’omicidio colposo, termine ridotto a sei anni.

Deve ritenersi consolidato il principio in base al quale, qualora l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato ma il giudizio penale non sia stato promosso, all’azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell’art. 2947, comma terzo c.c., l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori e i criteri propri del relativo processo, l’esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi.

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

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