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Prescrizione del diritto al risarcimento da contagio post-trasfusionale

Prescrizione del diritto al risarcimento da contagio post-trasfusionale

Con atto di citazione del 19.02.18 il sig. XY, in proprio e nella qualità di coerede della madre deceduta il 05.08.04, cita innanzi al Tribunale il Ministero della Salute, perché accerti la sua esclusiva responsabilità nella causazione sia del contagio epatico post-trasfusionale, sia del decesso della predetta, con conseguente condanna alla integrale rifusione dei danni patrimoniali e non patrimoniali, iure hereditario (pro quota) e iure proprio, sostenendo che il decesso della madre era avvenuto a causa di un carcinoma epatico originato da epatopatia post-trasfusionale, cui era stata sottoposta nel 1973,  evolutasi in cirrosi epatica come risultante dal certificato necroscopico; che il decorso della prescrizione dei diritti esercitati era stato interrotto in data 22.03.17, dalla richiesta di risarcimento dei danni.

Il Ministero si costituisce in giudizio eccependo l’intervenuta prescrizione.

Il Tribunale accoglie l’eccezione rigettando pertanto le domande risarcitorie avanzate in quanto ritiene già decorso il termine quinquennale per i danni richiesti iure hereditario e anche il termine decennale per i danni richiesti iure proprio, essendo rilevante a tal fine non già la conoscenza effettiva, ma la conoscibilità antecedentemente al decesso, quantomeno dalla data del ricovero, quando la paziente danneggiata era stata certamente edotta dell’evento patologico in sé, ovvero di aver contratto una epatopatia poi evoluta in epatocarcinoma.

La sentenza di primo grado viene in sostanza confermata in appello in quanto dato che la diagnosi di epatite risaliva al gennaio 2004, cioè sette mesi prima del decesso della vittima, sia la vittima sia l’erede già all’epoca conoscevano o erano nella condizione di conoscere la causa della patologia, tenuto anche conto che nel 2004 vi era consapevolezza ormai diffusa dei rischi derivanti da contatto con sangue non adeguatamente controllato e in particolare da trasfusioni di sangue o emoderivati infetti.

Ricorre in cassazione il sig. XY contestando la correttezza della decisione in punto prescrizione dei diritti azionati.

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la recente sentenza n. 36548/2023, depositata il giorno 29.12.23, accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice d’appello.

Osserva, in particolare, la Suprema Corte che il giudice d’appello ha fatto un’errata applicazione in concreto del principio di diritto applicabile alla fattispecie quando ha desunto il fatto ignoto della conoscenza o conoscibilità della causa della malattia, in capo alla danneggiata e all’erede, sulla base della scoperta della malattia nel 2004 e della nota correlazione nel 2004 tra i danni epatici e la trasfusione di sangue; che, infatti, il fatto noto da cui risalire a quello ignoto deve essere una circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura; che quindi nella fattispecie difettano le condizioni di cui all’art 2729 c.c. (indizi gravi, precisi e concordanti) per ritenere in via presuntiva sussistente la contestata conoscenza/conoscibilità della malattia.

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

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