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Pezze laparotomiche lasciate nell'addome di una paziente e responsabilità erariale dei singoli componenti dell'équipe operatoria

Pezze laparotomiche lasciate nell'addome di una paziente e responsabilità erariale dei singoli componenti dell'équipe operatoria

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, con sentenza n. 231/2023, depositata l’11.07.23, ha ritenuto fondata l’azione erariale proposta dalla competente Procura nei confronti di due sanitari, dipendenti di una Asl, che avevano partecipato a un intervento di colposacropessia eseguito il 23.03.18 nel corso del quale venivano lasciate nell'addome di una paziente 5 pezze laparotomiche di circa 25 cm di diametro longitudinale poi rimosse in un successivo intervento del 30.05.19.

Il comportamento tenuto dai due sanitari in questione (che avevano svolto nell'intervento incriminato la funzione di secondo e terzo operatore e non avevano ritenuto di definire la loro posizione con il rito abbreviato versando la somma pari al 50% dell’importo contestato agli stessi nell'atto di citazione, come effettuato dal primo operatore e dall'infermiera strumentista) è stato ritenuto integrare la colpa grave perché avrebbero comunque dovuto segnalare la mancata rimozione delle garze sopra descritte, tenuto anche conto delle rilevanti dimensioni della struttura di garze cucite tra di loro e utilizzate in sostituzione dello specifico dispositivo medico denominato Disarp - retrattore addominale - necessario per il sollevamento della cavità addominale in interventi simili a quello in oggetto.

La Corte di Conti, inoltre, ha sottolineato che il diverso grado di responsabilità dei componenti dell'équipe in relazione al rispettivo ruolo è stato debitamente preso in considerazione dalla Procura erariale ai fini della ripartizione del danno e che non sussistono i presupposti per l’esercizio del potere riduttivo di sua competenza.

La Corte, infine, ha osservato che la somma da recuperare era stata versata dall'Asl alla paziente in seguito a una ragionevole transazione stipulata per evitare i costi di un inutile contezioso e che sussiste il nesso causale tra il richiamato comportamento gravemente colposo dei due chirurghi e il danno erariale in oggetto.

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

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