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Accertamento delle lesioni micropermanenti e ruolo del medico-legale

Accertamento delle lesioni micropermanenti e ruolo del medico-legale

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la recente sentenza n. 26985/2023, depositata il 21.09.23, ha osservato che l’art. 139 del codice delle assicurazioni, dopo la riforma realizzata con l’art. 1, comma 19 della l. 124/2017, stabilisce che “le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento del danno biologico permanente”, così aggiungendo l’accertamento visivo agli altri tipi di accertamento già in precedenza previsti (quello clinico e quello strumentale) per le predette lesioni.

La Suprema Corte ha quindi affermato che l’interpretazione corretta della normativa che riguarda il risarcimento del danno da micropermanente comporta che la “prova della lesione e del postumo non deve essere data esclusivamente con un referto di accertamento clinico strumentale (radiografia, Tac, risonanza magnetica, ecc.), poiché è l'accertamento medico legale corretto, riconosciuto dalla scienza medica, a stabilire se tale lesione sussista e quale percentuale del detto postumo sia a essa ricollegabile”.

Ha aggiunto la Cassazione che accanto a situazioni nelle quali, per la natura della patologia e per la modestia della lesione, l'accertamento strumentale risulta in concreto l'unico idoneo a fornirne la prova richiesta dalla legge richiede, ve ne possono essere altre per le quali in ragione della natura della patologia e della modestia della lesioni è possibile pervenire a una diagnosi attendibile anche senza la relativa effettuazione, “tenuto conto del ruolo insostituibile della visita medico legale e dell'esperienza clinica dello specialista alla cui stregua debbono risultare fondate le conclusioni scientificamente documentate e giuridicamente ineccepibili”.

In sostanza la normativa in questione “valorizza, e al contempo grava di maggiore responsabilità, il ruolo del medico legale, imponendogli la corretta e rigorosa applicazione di tutti i criteri medico legali di valutazione e stima del danno alla persona”.

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

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