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Differente trattamento tributario tra ASL e ospedali

Differente trattamento tributario tra ASL e ospedali

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la recente sentenza n. 23107/2023, depositata il giorno 28.07.23, ha affermato che l’agevolazione della riduzione alla metà dell'IRPEG sancita, per gli "enti ospedalieri", dall'art. 6, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 601 del 1973, espressamente inserita tra quelle di carattere soggettivo, è inapplicabile, pure in via di interpretazione estensiva, alle aziende sanitarie locali costituitesi per effetto del d.lgs. n. 502 del 1992, non potendo esse, alla stregua del quadro normativo succedutosi nel tempo, equipararsi ai primi, perché assegnatarie, oltre che dell'assistenza ospedaliera, di attività e funzioni nuove e diverse da quelle già di questi ultimi, i quali, peraltro, hanno mantenuto una loro autonomia, o perché costituiti in "aziende ospedaliere" oppure quali "presidi ospedalieri" nell'ambito delle predette ASL.

La Suprema Corte, decidendo nel merito, ha quindi rigettato i ricorsi con i quali una ASL contestava la fondatezza del diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate alle domande di rimborso dell’IRPEG versata dall'azienda sanitaria per gli anni 2008 e 2009 senza calcolare l’aliquota ridotta di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 601/1973.

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano e magistrato tributario

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