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Funzione certificatrice del referto di pronto soccorso

Funzione certificatrice del referto di pronto soccorso

La Corte d'Appello conferma la sentenza di primo grado che aveva ritenuto l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 642 c.p. per avere denunciato alla propria assicurazione un sinistro non accaduto e, per quello che interessa in questa sede, del delitto di falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del medico pubblico ufficiale in quanto addetto a un reparto di pronto soccorso ospedaliero (artt. 48 e 479 c.p.) per avere falsamente dichiarato l’origine causale delle lesioni lamentate in sede di visita.

L’imputato ricorre in cassazione sostenendo, tra l’altro, l’inesistenza del delitto di falso in quanto nel referto medico era stato correttamente riportata la “lieve tumefazione dei tessuti molli in sede peri-malleolare” emergente dalle radiografie eseguite, mentre solo in sede anamnestica era stato fatto riferimento alle sue dichiarazioni circa l’insorgenza del trauma alla caviglia avvenuto in seguito ad un urto causato da una vettura rimasta ignota.

La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con la recente sentenza n. 24813/2023, depositata il giorno 08.06.23, rigetta il ricorso così confermando la correttezza della decisione impugnata.

Afferma, in particolare, la Suprema Corte che anche la falsa dichiarazione circa l'origine causale delle lesioni lamentate rientra nel contributo informativo apportato dal paziente, assolvendo alla specifica funzione di orientare il medico nelle sue valutazioni diagnostiche e terapeutiche delle quali da atto nel referto; che, quindi, rientra nella funzione certificatrice del referto di pronto soccorso anche la falsa dichiarazione del paziente circa l'origine causale delle lesioni in quanto attinente a fatti storici antecedenti e rilevante ai fini dell'accertamento delle stesse lesioni, alla determinazione della loro natura e tipologia e, conseguentemente, alla scelta delle cure appropriate.

D’altra parte il medico del pronto soccorso per espletare correttamente la sua attività deve instaurare un dialogo per così dire "collaborativo" con il paziente, anche al fine di disporre i necessari e più appropriati accertamenti diagnostici, per poi formulare una corretta diagnosi obiettiva e prescrivere una terapia adeguata.

In sostanza la contestazione della falsità si riferisce inequivocabilmente alla dichiarata causa delle lesioni sottoposte all'esame dei sanitari, avendo l'imputato esposto un accadimento non corrispondente a verità ovvero di aver subito le lesioni in seguito a un sinistro stradale che i giudici di merito hanno accertato non essersi mai verificato.

A cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano e magistrato tributario.

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