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Concorso di responsabilità della paziente

Concorso di responsabilità della paziente

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la recente sentenza n. 27151/2023, depositata il 22.09.23, ha confermato la sentenza d’appello impugnata che, in parziale riforma di quella di primo grado, aveva dichiarato la responsabilità concorrente (nella misura del 50%) di una paziente nella causazione del fatto dannoso lamentato rideterminando di conseguenza di risarcimento dei danni in suo favore in euro 21.000,87. 

La fattispecie esaminata dai giudici riguarda i danni subiti da una paziente asseritamente per colpa esclusiva di una fisioterapista inviata nel suo domicilio da una struttura sanitaria per l’effettuazione di un ciclo di fisiokinesiterapia prescritto dopo essere stata sottoposta a intervento chirurgico di artroprotesi totale di anca non cementata. 

La Suprema Corte, in particolare, ha affermato che, come giustamente accertato dai giudici d’appello, dall'istruttoria svolta è emerso incontrovertibilmente che, come prescritto dal presidio ospedaliero all'atto delle dimissioni dopo l’intervento chirurgico, era compito della paziente procurarsi il girello deambulatore e il rialzo per il water (che l’interessata avrebbe dovuto applicare sul water) e che dette prescrizioni non erano state rispettate dalla stessa; che inoltre, l’uso improprio di una sedia per deambulare in luogo dell’apposito girello era stato posto in autonomia dalla stessa paziente; che, infine, proprio sulla base di queste emergenze probatorie il giudice d’appello ha correttamente ravvisato un concorso di colpa della danneggiata, che ha ritenuto congruo stimare nella misura del 50%, ponendo l’altro 50% a carico della struttura alla quale apparteneva la fisioterapista.

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

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