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Alterazione della data di rilascio di certificati di idoneità per la patente di guida e falso in atto pubblico

Alterazione della data di rilascio di certificati di idoneità per la patente di guida e falso in atto pubblico

La competente Corte d’Appello conferma la decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato il dr. XY colpevole di falso materiale, aggravato dalla natura fidefacente dell'atto, limitatamente a due certificati medici (concernenti due diverse persone) in quanto, quale ufficiale medico in servizio permanente effettivo, aveva alterato i certificati a sua firma attestanti il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari per la conduzione di veicoli a motore, rilasciati ai predetti, modificando la data originaria di emissione, e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti alla contestata aggravante.

Ricorre in cassazione l’imputato contestando, tra l’altro, la qualificazione giuridica del fatto e deducendo comunque la grossolanità della falsificazione.

La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con la recente sentenza n. 1815/2024, depositata il giorno 15.01.24, dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.

Osserva, in particolare, la Suprema Corte che il giudice d’appello ha rilevato che costituisce "dato incontestato", ammesso anche dallo stesso imputato, che la data apposta sui certificati medici concernenti l'idoneità fisica per sostenere l'idoneità della patente di guida venne modificata mediante la sovrascrittura della data di rilascio, altresì riportando, accanto alla data corretta, anche la dicitura "confermo"; che, ancora, il giudice d’appello preso atto della "materiale alterazione di due documenti medici nella parte relativa alla data di rilascio", ha evidenziato che, posticipando la data apposta sul certificato medico a suo tempo rilasciato, il medico ha "dato validità a un documento, che non poteva avere più efficacia", essendo decorso il periodo di validità legale, notoriamente limitato a 90 giorni; che non risulta essere stata effettuata nella data risultante dall’alterazione una seconda visita come dedotto senza prove dall’imputato; che non sussiste l’allegata grossolanità del falso, dato che, come affermato motivatamente dal giudice d’appello, nel caso di specie si è “ben lontani dal cosiddetto falso grossolano”; che, d’altra parte, contraffazione grossolana non punibile è soltanto quella che è riconoscibile “ictu oculi” (senza necessità di particolari indagini) e che si concreta in una imitazione così ostentata e macroscopica, per il grado di incompiutezza, da non potere ingannare nessuno.

Osserva, infine, la Corte che la falsificazione ha riguardato un atto che fa fede fino a querela di falso, così come la data apposta a una certificazione diagnostica ha valore fidefacente della accertata sussistenza della patologia in un determinato momento.

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

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