Valore del certificato del medico privato
- 16 Mar, 2026
- News , Giurisprudenza Sanitaria , Organizzazione sanitaria
La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con la recente sentenza n. 6857/26, depositata il 19.02.26, nel rigettare il ricorso di un imputato (condannato anche per lesioni personali aggravate - artt. 582 e 585 comma 1, in relazione all’art. 576, comma 1, n. 5.1, cod. pen.), dopo avere preso atto della contestazione relativa alla durata della malattia della vittima (confermata, secondo la tesi del ricorrente, in 48 giorni per il tramite di una motivazione apparente, inidonea a disattendere la prospettazione difensiva, in quanto emergente solo da certificati medici successivi al primo, rilasciati da una struttura privata senza lo svolgimento di esami strumentali e confermativi di quanto già esposto nel primo certificato, senza dar conto di alcun un ulteriore aggravamento), ha affermato che la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato che la responsabilità per il delitto di lesioni personali può essere fondata anche sulla valorizzazione di un certificato medico “frutto di un accertamento tecnico diretto, e non di mera riproduzione del narrato della persona offesa” (vedi, su punto, tra le altre, le sentenze n. 9675/2014 e n. 15254/2021).
Ha aggiunto la Suprema Corte che la Corte di Appello – come già effettuato dal giudice di primo grado – ha determinato la durata della malattia patita dalla persona offesa sulla scorta delle certificazioni mediche acquisite, in conformità con il principio sopra esposto; che rispetto a tale iter il ricorso ha prospettato l’omessa argomentazione sulla dedotta provenienza da un medico privato dei certificati successivi al primo, in mancanza di esami strumentali, ma si tratta di un’allegazione generica, che non consente di cogliere alcun vizio nel provvedimento impugnato, non potendo ex se attribuirsi minore capacità rappresentativa a una certificazione medica resa al di fuori del servizio sanitario nazionale e senza esami strumentali, che non sempre occorrono per formulare una prognosi.
a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano