Trasfusione di albumina nel 1978 e epatite cronica da virus C
- 11 Dic, 2025
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La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza n. 28.572/2025, depositata il 28.10.25, nel rigettare i ricorsi avverso la sentenza d’appello che aveva condannato il Ministero della Salute e un'azienda ospedaliera sanitaria a corrispondere la somma di euro 758.639,00 oltre accessori agli eredi di un paziente sottoposto nel 1978 a trasfusione di albumina, con conseguente epatite cronica da virus C, ha affermato:
che una volta fornita la prova del primo ciclo causale, relativo al nesso di causalità materiale tra la condotta, costituita dalle trasfusioni e l'evento, rappresentato dal contagio, non è onere del danneggiato allegare e provare il profilo soggettivo della colpa del nosocomio nell'acquisizione del plasma, poiché compete alla struttura di dimostrare di avere rispettato le leges artis che presiedono a tale attività;
che nel caso di specie entrambi i convenuti sono stati giustamente ritenuti corresponsabili del danno (il Ministero a titolo di responsabilità extracontrattuale, la struttura per responsabilità da contatto sociale); che correttamente il giudice d’appello ha rilevato che il successivo decesso del paziente (verificatosi il 27.5.2019) è stato la conseguenza diretta della malattia invalidante, come confermato dalla CTU;
che, pertanto, la liquidazione del danno biologico è stata giustamente effettuata con riferimento alla durata probabile della vita futura, a differenza di quanto deve accadere nel diverso caso in cui la morte avvenga per cause indipendenti dal fatto illecito oggetto di causa.
a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano