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Successione di polizze e clausola claims made

Successione di polizze e clausola claims made

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la recente sentenza n. 7237/26, depositata il 25.03.26, nel respingere sul punto il ricorso di un medico che contestava la validità della clausola claims made relativa alla sua polizza in base alla quale il giudice d’appello aveva respinto la sua domanda di manleva (in quanto la prima richiesta di risarcimento era pervenuta al sanitario dopo la scadenza del contratto), ha affermato che l'inquadramento dogmatico della clausola claims made ha subito una profonda metamorfosi, che ha condotto al superamento del giudizio di meritevolezza di cui al secondo comma dell'art. 1322 c.c. in favore di un’analisi incentrata sul primo comma della medesima norma; che tale clausola non è un'eccezione "atipica" da sottoporre a un vaglio di valore esterno, bensì un sistema di assicurazione della responsabilità civile che gode di una presunzione di validità ordinamentale; che la subordinazione della garanzia alla richiesta del terzo (il claims) è l'elemento strutturale e caratterizzante dell'intero schema negoziale; che la soluzione di continuità tra diverse polizze non è un vizio di validità del "sistema" claims made, ma un rischio che il professionista gestisce nell'esercizio della propria autonomia contrattuale; che l'eventuale "alternativa inaccettabile" lamentata dal medico è frutto di un approccio che pretende di applicare i tempi della loss occurrence a un modello fondato sulla ricezione della richiesta, trascurando che l'assicuratore non commette alcun abuso nel limitarsi a invocare i confini oggettivi del rischio concordato.

La Suprema Corte, inoltre, ha sottolineato che il giudice d’appello ha correttamente accertato la responsabilità del chirurgo affermando che è titolare di un obbligo di protezione che si estende a tutto il decorso post-operatorio; che essendosi allontanato senza addurre ragioni d'urgenza, avrebbe dovuto garantire un monitoraggio rigoroso del paziente tramite specifiche, obbligatorie consegne scritte; che non era applicabile l’invocato principio di affidamento in quanto non poteva confidare sulla diligenza del personale della clinica poiché era al suo primo intervento presso tale struttura e non ne conosceva le capacità organizzative né quelle professionali.

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

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