Spese di viaggio sostenute dal medico specialista ambulatoriale
- 16 Mar, 2026
- News , Giurisprudenza Sanitaria , Organizzazione sanitaria
Un sanitario esercente l’attività di medico specialista ambulatoriale convenzionato presso una ASL, con istanza del 2016, chiedeva il rimborso dell’Irpef versata, per gli anni 2011-2014, sulle somme percepite ed imputabili alle spese di viaggio sostenute per svolgere la propria attività di lavoro presso ambulatori esterni al proprio comune di residenza. Precisava nell’istanza che dette somme avevano natura risarcitoria e non retributiva.
Ricevuto il diniego da parte dell’Ufficio, il contribuente presenta ricorso alla competente CTP chiedendo l’annullamento del provvedimento e ribadendo la legittimità della sua richiesta di rimborso.
L’Ufficio si costituisce evidenziando che il contribuente svolgeva la propria attività lavorativa in luoghi diversi dalla propria residenza, ma, comunque, presso ambulatori ubicati nell’ambito della propria sede lavorativa e che, pertanto, le somme percepite erano state correttamente assoggettate a tassazione.
La CTP accoglie il ricorso, rilevando che il rimborso spese era determinato, non con un criterio forfetario (cioè sganciato dall'effettivo esborso sostenuto dal sanitario), ma con specifica parametrazione rispetto al chilometraggio effettivamente percorso ed al costo del carburante, di tempo in tempo rilevato; afferma, quindi, che l'indennità in questione assolve alla funzione di ripristinare il patrimonio del prestatore d'opera, depauperato a causa degli esborsi sostenuti nell'interesse dell'Amministrazione datrice di lavoro.
La sentenza viene confermata nel 2023 in sede di appello dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado e l’Agenzia elle Entrate propone ricorso in cassazione.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con ordinanza n. 3427.2026, depositata il 16.02.26, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente, ponendo a suo carico le spese del giudizio di legittimità.
Nell’accogliere il ricorso dell’Agenzia, la Suprema Corte osserva che, con specifico riferimento all’indennità in questione, in sede di legittimità è stato già affermato il seguente principio di diritto, al quale deve darsi continuità: il rimborso previsto dall’art. 35 d.P.R. n. 271 del 2000 (che prevede la corresponsione di un “rimborso spese di accesso” alla sede di lavoro che si trovi in un Comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato, determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica) è ontologicamente diverso dalle indennità percepite per le trasferte di cui all’art. 51, comma 5, TUIR, le quali consistono in spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, in comune diverso da quello ove essa è ordinariamente effettuata, su richiesta e nell’interesse del datore di lavoro; che pertanto questo rimborso individuale spettante al medico deve essere assoggettato a tassazione fiscale, con conseguente annullamento della sentenza d’appello e rigetto della pretesa avanzata dal contribuente.
a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano