Blog

Sindrome di Down

Sindrome di Down

I genitori di un bimbo risultato affetto dalla sindrome di Down non diagnosticata nel corso della gravidanza citano in giudizio il medico che aveva seguito la madre durate la gravidanza e l’ULSS, dove il predetto lavorava, chiedendo l’accertamento della loro responsabilità solidale per le omissioni informative sui test utili ad accertare la suddetta sindrome e la loro condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla nascita del figlio.

Il Tribunale rigetta la domanda non ritenendo provato il nesso di causalità tra la condotta imputata ai sanitari e il danno lamentato dagli attori.

La sentenza di primo grado viene confermata in appello, con condanna dei genitori al pagamento delle spese processuali.

La Corte d’Appello, in particolare, dopo aver sottolineato che la CTU espletata aveva ritenuto che nel corso dei periodici esami ecografici non era stata rilevata alcuna anomalia morfologica in grado di suscitare sospetti sull’esistenza della sindrome di Down, esclude che vi sia il nesso causale tra l’omissione informativa sulla esperibilità di test non invasivi (in concreto accertata in capo al medico curante) e il danno lamentato sul rilievo che la madre del nascituro aveva manifestato al predetto sanitario la propria intenzione di non accedere ad accertamenti clinici invasivi (l’esame dei villi coriali e l’amniocentesi) scientificamente provati essere gli unici test rivelatori della sindrome in oggetto.

I genitori ricorrono in cassazione deducendo, tra l’altro, che il giudice di secondo grado, aveva erroneamente ritenuto che l'obbligo di informativa riguardasse solamente gli screening prenatali invasivi e non anche quelli non invasivi e che, di conseguenza, non si fosse prodotto alcun danno da omessa o mancata/errata diagnosi, bensì una mera violazione del diritto all'autodeterminazione dei ricorrenti non foriera però dei danni dedotti.

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con ordinanza n. 13808.2026, depositata il 12.05.26, dichiara inammissibile il ricorso, ponendo a carico della parte ricorrente anche le spese di lite del giudizio di legittimità.

La Suprema Corte, in particolare, osserva che in linea generale è onere del creditore della prestazione omessa dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento fonte del danno di cui si chiede il risarcimento; che nel caso in questione deve essere applicato il principio per cui, in tema di responsabilità medica da nascita indesiderata, il genitore che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare che la madre (ricorrendone le condizioni di legge) avrebbe esercitato la facoltà d'interrompere la gravidanza ove fosse stata tempestivamente informata dell'anomalia fetale; che quest'onere può essere assolto tramite "praesumptio hominis" in base a inferenze desumibili dagli elementi di prova, quali il ricorso al consulto medico proprio per conoscere lo stato di salute del nascituro, le precarie condizioni psico-fisiche della gestante o le sue pregresse manifestazioni di pensiero propense all'opzione abortiva, gravando sul medico la prova contraria, cioè che la donna non si sarebbe determinata all'aborto per qualsivoglia ragione personale; che il giudice d’appello ha motivato il rigetto della domanda ritenendo non assolto l'onere posto a carico dei ricorrenti di provare il nesso di causa tra l’omessa informazione sui test non invasivi effettivamente riscontrata e la nascita del figlio affetto da sindrome di Down non essendo evincibile in atti che, in presenza di un test non invasivo risultato eventualmente positivo (indicativo di un eventuale, ma non certo, margine di rischio), la madre si sarebbe sottoposta a un test diagnostico di tipo invasivo; che, inoltre, sotto il profilo del danno lamentato, la Corte d’appello, con un ulteriore argomento non debitamente contrastato in tale sede, ha coerentemente rilevato che gli appellanti non hanno dedotto un danno da lesione del diritto di scelta consapevole eventualmente configurabile nel caso di specie, bensì solo quello collegato allo sconvolgimento dello stile di vita e all’alterazione dell’equilibrio psicofisico collegato alla nascita di un figlio affetto dalla sindrome di down, non predicabile nel caso concreto, stante il preventivo rifiuto della madre di accedere a test diagnostici invasivi; che la predetta valutazione è insindacabile in questa sede in quanto tratta dalle circostanze di fatto del caso concreto; che, in sostanza, la censura avanzata dalla parte ricorrente non coglie nel segno. 

group_work Consenso ai cookie

Accedi

 

Confronta0Lista dei desideri0

Il tuo Carrello

Non ci sono prodotti nel carrello