Sanzione disciplinare a un medico di medicina generale
- 05 Giu, 2025
- News , Giurisprudenza Sanitaria , Medicina generale
Una Cooperativa sita nel Veneto segnala ad una ASL la sua perplessità sulla legittimità della certificazione per malattia rilasciata da un medico di medicina generale ivi operante inerente all’assenza di una propria dipendente dal 25 giugno 2012 al 10 luglio 2012, con reperibilità della interessata, sin dalla prima certificazione, in un comune vicino Napoli osservando che era poco credibile che l’interessata si fosse recata in Veneto per tre volte, partendo dalla Campania.
Eseguita la contestazione disciplinare - motivata sul fatto che in assenza di dati oggettivi e sulla base di quanto riferito dal solo marito della paziente, il medico si era ritenuto legittimato a rilasciare comunque la certificazione per cui è causa - il MMG impugna il provvedimento con il quale gli era stata comminata la sanzione di riduzione nella misura del 20% degli importi corrisposti per mesi cinque, sostenendo l’illegittimità dello stesso.
Il Tribunale accoglie l’impugnazione della sanzione disciplinare irrogata ritenendola sproporzionata e conseguentemente condanna l’azienda sanitaria a restituire l’importo trattenuto.
La Corte d’Appello, in riforma della pronuncia di primo grado, ha ritenuto sussistere la condotta disciplinare e proporzionata la sanzione irrogata di riduzione del trattamento economico, osservando in merito alla contestata valutazione di proporzionalità o gravità della sanzione, che la riduzione del trattamento economico per cinque mesi è stata prevista dalle parti collettive (ai sensi dell'articolo 30, comma 7, dell’ACN) per le infrazioni più gravi commesse, compreso il reiterarsi di infrazioni che hanno comportato il richiamo con diffida; che nel caso di specie, pur non essendo in presenza di condotta reiterata, la gravità del fatto era attestata dalla considerazione che, in assenza di dati oggettivi e sulla base di quanto riferito dal solo marito della paziente, il medico si era ritenuto legittimato a rilasciare comunque la certificazione per cui è causa; che la gravità delle inadempienze ai propri doveri del sanitario appare concreta, anche se la condotta non era ripetuta, dato che questo documento di idoneità o meno al lavoro aveva effetto non solo per l'interessata ma anche nei confronti della società datrice di lavoro e dell’INPS, che era tenuta a consentire il prosieguo dell'indennizzo per malattia; che l'eventuale tolleranza di tale comportamento da parte dell'ente appellante avrebbe potuto indurre il sanitario a ripeterla anche con riferimento a pazienti diversi.
Ricorre in cassazione il MMG sostenendo l’illegittimità della sanzione irrogata sotto vari profili.
La Corte di Cassazione, terza sezione lavoro, con la recente sentenza n. 10093/2025, depositata il giorno 17.04.25, dichiara inammissibile il ricorso, con condanna del MMG al pagamento delle spese di lite.
La Suprema Corte, rilevata anche la mancata produzione dell’ACN e dei provvedimenti di contestazione dell’addebito e di irrogazione della sanzione oggetto di causa, osserva che nella fattispecie la sostanza della censura si incentra sulla critica all’apprezzamento motivato effettuato dal giudice d’appello con richiesta di una rivalutazione delle risultanze di causa che compete al giudice di merito ed è quindi inammissibile in sede di legittimità a fronte di compiuta motivazione della decisione impugnata che, quindi, resiste ai motivi di ricorso; che, d’altra parte, il MMG nell’addebitare alla Corte d’Appello di avere sostanzialmente errato nel ritenere chiaro il riferimento testuale contenuto nella norma applicata di cui all’art. 30 dell’ACN non indica alcun elemento lessicale interno alla convenzione che sia idoneo a rivelare una diversa volontà sul punto delle parti collettive.
a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d'Appello di Milano