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Richiesta di risarcimento danni per informazione carente

Richiesta di risarcimento danni per informazione carente

La Corte di Cassazione, seconda sezione penale, con la recente sentenza n. 15079/2025, depositata il giorno 05.06.25, nel respingere il ricorso di una paziente (affetta da “episcleriti ricorrenti e discleriti” all’occhio sinistro e astigmatismo ipermetropico) avverso la decisione del giudice d’appello che aveva giudicato infondata la sua domanda di risarcimento dei danni in tesi conseguenti al non corretto adempimento di prestazioni professionali mediche da parte dei curanti (consistite nel trattamento, anche operatorio, di queste patologie oculari), ha affermato che la mancata prova del presumibile dissenso rispetto agli interventi praticati, anche in caso di adeguata informazione su alternative e rischi dei medesimi, è sufficiente a sostenere la decisione impugnata; che, d’altra parte, giustamente non è stata ammessa la prova testimoniale dedotta al riguardo dalla paziente in quanto inutile; che, invero, è irrilevante il capitolo di prova per testi indicato dalla ricorrente, diretto esclusivamente a dimostrare la manifestazione da parte della stessa, con amici e parenti, di una serie di doglianze per le sue condizioni di salute successive all’esecuzione degli interventi e per l’insorgere di ulteriori patologie; che, infatti, le considerazioni svolte ex post dalla paziente in ordine alle proprie condizioni di salute successive agli interventi non possono fornire nessun elemento di valutazione in ordine a quella che sarebbe stata la sua più probabile scelta, da valutarsi ovviamente ex ante, in ordine agli interventi stessi; che inoltre, si tratta di considerazioni svolte dalla paziente, ex post, anche sulla base dell’assunto per cui i disturbi sopraggiunti all’occhio destro (in particolare, l’uveite) fossero conseguenza degli interventi effettuati, assunto che però è stato smentito dagli accertamenti svolti nel corso del giudizio; che quanto precede conferma ulteriormente che alle doglianze ed alle considerazioni della paziente manifestate dopo gli interventi non può essere attribuito alcun valore indiziario in ordine alla ricostruzione, sia pure presuntiva, di quella che sarebbe stata, ex ante, la sua scelta in ordine al percorso terapeutico e operatorio da seguire laddove adeguatamente informata su alternative, rischi e possibili complicanze degli interventi effettuati.

Aggiunge la Corte che dato che il peggioramento delle sue condizioni ha una origine del tutto indipendente dagli interventi effettuati, anche la domanda relativa al risarcimento del conseguente turbamento e delle conseguenti sofferenze è stata giustamente respinta; che, invero, l’allegato turbamento e le dedotte sofferenze non possono considerarsi conseguenze dannose derivanti da una preventiva omessa adeguata informazione; che, infatti, queste conseguenze non sono diverse dal dedotto danno da lesione del diritto alla salute (in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stessi, psichicamente e fisicamente) che il giudice d’appello ha motivatamente ritenuto non riconducibile agli interventi eseguiti.

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

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