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Riposo compensativo dell’infermiere

Riposo compensativo dell’infermiere

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la recente sentenza n. 23164/2024, depositata il 27.08.24, nel respingere il ricorso di una ASL avverso la decisione del giudice d’appello che aveva accertato il diritto di un infermiere - che aveva effettuato il doppio turno notturno e poi dopo essere smontato dal servizio aveva riposato per un giorno – a ricevere l’indennità prevista per il riposo compensativo, ha affermato il seguente principio di diritto: “ai sensi dell’art. 44, comma 3, del c.c.n.l. Comparto Sanità del 1 settembre 1995, per il quadriennio 1994/1997, l’indennità giornaliera, prevista a favore del personale del ruolo sanitario con orario di lavoro settimanale ripartito su 5 giorni lavorativi, con servizio articolato sui 3 turni, compete ogni qual volta il riposo sia chiaramente volto a consentire al lavoratore di recuperare il maggior stress psico-fisico legato a un turno di servizio che si esplica con modalità di particolare intensità e gravosità, e tanto non è impedito da una prestazione lavorativa che nel suo complesso non venga svolta in eccedenza rispetto all’orario contrattuale settimanale”.

In sostanza, può ben parlarsi di riposo compensativo non solo per l’avvenuto superamento dell’orario di lavoro settimanale ma anche qualora il riposo venga a porsi in termini di sistematica programmazione legata al recupero della maggiore gravosità della prestazione resa in un turno prolungato in periodo notturno.

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

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