Rimborso delle spese legali sostenute dal pubblico dipendente
- 31 Lug, 2025
- News , Giurisprudenza Sanitaria , Organizzazione sanitaria
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la recente sentenza n. 15279/2025, depositata il 09.06.25, nel respingere il ricorso di un dipendente pubblico contro la sentenza d’appello che non aveva accolto la sua domanda di rimborso delle spese legali sostenute per difendersi in giudizio, ha affermato il presente principio di diritto: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato e di oneri di assistenza legale in conseguenza di fatti commessi dal dipendente di un ente locale nell’espletamento del servizio e in adempimento di obblighi di ufficio, l’amministrazione pubblica non è tenuta a rimborsarlo delle spese necessarie per assicurare la difesa legale, ove egli abbia unilateralmente provveduto alla scelta e alla nomina del legale di fiducia, senza la previa comunicazione all’amministrazione stessa, o qualora, dopo avere effettuato la nomina, si limiti a comunicarla al detto ente”.
La Suprema Corte, in particolare, ha osservato che si deve escludere che nel settore del lavoro pubblico costituisca principio generale il diritto incondizionato ed assoluto al rimborso delle spese legali; che, in sostanza, l’assunzione diretta della difesa del dipendente è imposta solo nei casi in cui, non essendo ipotizzabile un conflitto di interessi tra le parti, attraverso la difesa del dipendente incolpato il datore di lavoro pubblico agisce anche "a tutela dei propri diritti ed interessi"; che, come è stato affermato da questa Corte interpretando disposizioni analoghe dettate per altri comparti, la disciplina della materia postula una necessaria valutazione ex ante da parte dell’Amministrazione che deve essere messa in condizione di valutare la sussistenza o meno del conflitto di interessi e, ove questo venga escluso, di indicare il difensore, sul cui nominativo dovrà essere espresso il gradimento da parte del dipendente; che in questo modo è stato individuato un principio di carattere generale che si applica a tutti i rapporti di pubblico impiego, con conseguente irrilevanza del richiamo alla normativa generale in tema di mandato (art. 1720 c.c.).
a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano