Rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tossicologici inerenti l’assunzione di sostanze stupefacenti
- 15 Giu, 2026
- News , Giurisprudenza Sanitaria , Medicina d'urgenza
La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con la recente sentenza n. 17094/2026, depositata il 12.05.26, nel respingere il ricorso proposto da un imputato ritenuto colpevole di guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.d.s.) e per essersi rifiutato di sottoporsi ad esami per l’accertamento della condizione di alterazione a seguito dell’assunzione di sostanze stupefacenti (art. 187 c.d.s.) ha osservato che, mentre il prelievo del sangue era stato praticato senza ulteriore avviso (ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen.) in quanto il paziente era sedato, l’esame delle urine non era stato praticato perché anche in ospedale l’interessato aveva frapposto un rifiuto al prelievo; che il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici integra un reato di natura istantanea che si perfeziona con la manifestazione di indisponibilità da parte dell'agente, non rilevando il successivo atteggiamento collaborativo di volersi sottoporre agli accertamenti medesimi; che nella fattispecie l'imputato si era opposto al test nell'immediatezza dell'incidente stradale e, solo dopo un'ora, si era detto disponibile a sottoporsi agli accertamenti; che, invero, la richiesta di sottoposizione agli accertamenti sulla condizione di alterazione era stata rivolta all’interessato (coinvolto in un sinistro stradale con lesioni personali) in un primo momento in sede di identificazione presso il locale di Polizia Stradale, nel rispetto della procedura prevista dall’art. 187, commi 2 e 2 bis c.d.s. e poi, a seguito del rifiuto di questi e della necessità di cure, mediante l’accompagnamento presso le strutture sanitarie pubbliche con richiesta di accertamenti urgenti sulla persona.
a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano