Ricovero in RSA di un soggetto affetto dal morbo di Alzheimer
- 11 Dic, 2025
- News , Giurisprudenza Sanitaria , Geriatria , Medicina Interna , Medicina Legale
La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con la recente sentenza n. 27452/2025, depositata il giorno 14.10.25 - nell’accogliere il ricorso di un soggetto erede di un paziente affetto dal morbo di Alzheimer avverso la decisione del giudice d’appello che (accogliendo in parte l’appello del Comune) lo aveva condannato al pagamento in suo favore (a titolo di rivalsa) di una somma di circa 38.870,00 euro dovuta per l’assistenza di natura socio-assistenziale prestata al suddetto malato durante un ricovero in RSA - ha affermato
che quando la prestazione è di natura sanitaria il relativo costo è tutto a carico del sistema sanitario nazionale e, pertanto, non è previsto alcun diritto di rivalsa; che, invece, in caso di attività socio-assistenziali sussiste il diritto di rivalsa;
che è necessario, al fine dell'accertamento del discrimine tra prestazioni sanitarie e socio-assistenziali, fare riferimento al fatto che al paziente fosse dovuto o meno un piano terapeutico personalizzato con riferimento alla patologia esistente al momento del ricovero e alla sua prevedibile evoluzione;
che, invero, solo se si esclude in concreto la necessità che (per il singolo paziente affetto da Alzheimer, alla luce della sua storia sanitaria personale) la prestazione socio-assistenziale sia inscindibilmente legata con la prestazione sanitaria, è legittimo che parte della retta di degenza sia posta a carico del malato;
che nella fattispecie la motivazione della sentenza del giudice d'appello, che ha escluso la natura di prestazione sanitaria con riferimento ai servizi espletati in favore del paziente (affetto dal morbo di Alzheimer) risulta meramente apparente laddove ha ritenuto che tutte le prestazioni eseguite in suo favore fossero di natura esclusivamente socio-assistenziale;
che, infine, non risulta che siano stati tenuti in debito conto alcuni fatti apparentemente decisivi emergenti dalla documentazione sanitaria prodotta dall’interessato e dalla relativa cartella clinica.
La Suprema Corte pertanto ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice che dovrà riesaminare la questione oggetto del giudizio, fermo restando che la prescrizione dell'azione di rivalsa inizia a decorrere dal momento del ricovero e non dal decesso dell'assistito.
a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano