Richiesta di risarcimento danni per caduta durante degenza in struttura sanitaria per dedotta violazione doveri cautelari
- 29 Gen, 2026
- News , Giurisprudenza Sanitaria , Medicina Interna , Organizzazione sanitaria
La competente Corte d’Appello, decidendo sull’appello proposto da una paziente, conferma la decisione del giudice di primo grado che aveva respinto la sua domanda di condanna di una struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un infortunio in cui era incorsa durante la propria degenza presso il predetto nosocomio per colpa dei sanitari ivi operanti.
Il giudice d’appello, a fondamento della decisione assunta, evidenzia che la parte attrice non aveva fornito alcuna adeguata dimostrazione delle effettive modalità di verificazione del fatto dannoso descritto in giudizio, né dell’effettiva riconducibilità dei danni lamentati alla responsabilità della struttura sanitaria convenuta.
Ricorre in cassazione l’erede della paziente (nelle more deceduta) deducendo, tra l’altro, che era stato trascurato il dato della palese violazione da parte dei sanitari della struttura convenuta dei propri doveri cautelari.
La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con ordinanza n. 34081.2025, depositata il 24.12.25, respinge il ricorso, confermando l’impugnata decisione.
La Suprema Corte osserva, in sostanza, che il giudice d’appello ha ritenuto che, ai fini dell’art. 2051 c.c., non erano state fornite prove che la caduta della paziente fosse causalmente riconducibile alle condizioni delle cose utilizzate (il pavimento e il letto) non essendo stata raggiunta alcuna valida prova, tanto della presenza di liquido sul pavimento della stanza in cui la paziente era ricoverata al momento del fatto, quanto della circostanza che le ruote del letto non fossero, al momento, bloccate; che, pertanto, è irrilevante ogni discorso sull’eventuale violazione di norme cautelari e/o protettive da parte del personale della struttura sanitaria convenuta; che, quindi, nessuna prova vi era sulla dedotta "incuria ospedaliera"; che, infatti, la testimonianza "de relato" richiamata nel ricorso è stata motivatamente valutata poco attendibile, in considerazione della mancata presenza diretta del testimone sui luoghi di causa; che, comunque, la rilevanza delle deposizioni rese dai testimoni "de relato" in genere, in quanto insistenti su circostanze apprese da persone estranee al giudizio, oltre ad essere attenuata (perché riferita a circostanze solo indirettamente conosciute dal dichiarante), è idonea ad assumere rilievo, ai fini del convincimento del giudice, unicamente nel concorso di altri elementi (inesistenti nella fattispecie) oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità.
A cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano.