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Responsabilità penale del medico del punto di primo intervento

Responsabilità penale del medico del punto di primo intervento

Un paziente, alle ore 08,30 del 09.06.2028 si reca presso un presidio ospedaliero accusando un dolore alla schiena; preso in carico al triage, l’infermiere di turno, rilevati i parametri vitali ed effettuata una sommaria anamnesi dei sintomi, gli assegna il codice verde e lo invia al punto di primo intervento.

Il medico, dopo averlo visitato, ritiene sussistente solo una patologia muscolo-articolare, somministrando un antidolorifico. Il paziente, dimesso alle 09,55, torna nella sua abitazione dove viene trovato morto alle ore 20,00 dalla moglie.

La causa del decesso, all’esito dell’esame autoptico, viene individuata in un arresto cardiaco, secondario ad infarto acuto del miocardio settale, in soggetto affetto da angiopatia coronarica cronica bivasale, diabete e ipertensione.

Il medico, con sentenza del compente Tribunale (confermata in appello) viene ritenuto colpevole del reato di omicidio colposo e condannato alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

All’imputato, in sostanza, viene contestato di avere colposamente cagionato la morte del paziente trascurando di effettuare le necessarie indagini anamnestiche e diagnostiche che avrebbero consentito di attivare la corretta procedura idonea ad impedire l’evento mortale.

Il sanitario ricorre in cassazione sostenendo, tra l’altro, che erroneamente era stato scusato il comportamento dell'infermiere triagista che ingiustamente, in violazione del vigente protocollo, aveva attribuito al paziente un codice verde (invece di quello giallo) così inviando il malato al punto di primo intervento che era privo della strumentazione utile a compiere gli accertamenti necessari in quanto deputato a gestire le patologie di minore gravità.

La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con sentenza n. 14456.2026, depositata il 21.04.26, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Osserva, in particolare, la Suprema Corte che il predetto motivo di ricorso è inammissibile perché non contesta adeguatamente la motivazione della sentenza d’appello dove viene ritenuta sussistente una specifica colpa a carico del sanitario che, avendo preso in carico il paziente, ha assunto la posizione di garanzia nei suoi confronti, con tutti i conseguenti doveri di protezione e di cura che comportano la necessità di una autonoma e completa valutazione clinica, indipendente da quella effettuata in precedenza da altri sanitari; che, comunque, eventuali errori commessi dal triagista non rilevano al fine di escludere la responsabilità del medico imputato che ha omesso di adempiere ai propri doveri diagnostici e curativi.

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

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