Responsabilità civile dell’INPS per comportamento non corretto di un suo sanitario ai danni di una donna
- 24 Apr, 2025
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Una donna accompagna il figlio, che accusa patologie invalidanti, a una visita medica presso l’INPS al fine della conferma di prestazione assistenziale.
Nel corso della visita il medico strutturato dell’INPS le palpeggia reiteratamente il seno. La donna non reagisce nell’immediatezza, per non allarmare il figlio, ma questi si accorge comunque di quanto stava accadendo e si mette a piangere; il sanitario quindi interrompe la sua condotta di violenza che, peraltro, viene ripresa da un video in quanto il medico, a seguito di denuncia di altre vittime, era sottoposto a un procedimento penale e nel corso delle indagini preliminari erano state disposte anche delle riprese ambientali.
La donna, non costituitasi parte civile nel processo penale conclusosi con una condanna del medico a nove anni di reclusione per violenza sessuale reiterata in danno di diverse persone, agisce in sede civile nei confronti dell’INPS quale datore di lavoro e ottiene la liquidazione di circa cinquantamila euro a titolo di danni.
Il provvedimento viene confermato in appello e, quindi, l’INPS presenta ricorso in cassazione deducendo che la sentenza penale di condanna nei confronti del medico non può fare stato ai fini civili in quanto non ancora passata in giudicato; che la liquidazione di oltre cinquantamila euro è eccessiva e comunque immotivata alla stregua delle risultanze del caso.
La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la recente sentenza n. 6501.2025, depositata il giorno 11.03.25, dichiara inammissibile il ricorso osservando che al giudice civile è consentito avvalersi, ai fini della statuizione risarcitoria (indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza che definisca il processo penale) delle risultanze degli atti penali che costituiscono indizi da valutare analiticamente e nella loro convergenza globale come motivatamente avvenuto nella fattispecie; che il nesso di occasionalità necessaria tra le funzioni della previdenza sociale svolte dal medico e la condotta di violenza sessuale è stato correttamente giudicato esistente dato che il sanitario ha tenuto il comportamento incriminato durante il suo lavoro e che il predetto per casi analoghi era stato sottoposto ad indagini preliminari con uso di telecamere; che l’entità del risarcimento è stata correttamente determinata in base ai parametri indicati dai giudici di merito, tra i quali la gravità della biasimevole condotta attuata dal professionista e il luogo in cui essa era stata perpetrata nei confronti di persona in stato di evidente situazione di minorata difesa.
a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano