Blog

Regolamento di giurisdizione tra giudice civile e giudice erariale

Regolamento di giurisdizione tra giudice civile e giudice erariale

La Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con la recente sentenza n. 27404/2025, depositata il 14.10.25 (dopo avere rilevato che domanda pendente davanti al competente Tribunale civile non è un’azione di rivalsa come prospettato da parte ricorrente, bensì un’azione di regresso, poiché, come desumibile dalla prodotta citazione, l’azienda sanitaria pubblica attrice ha chiesto di ripetere da un medico suo dipendente la sua quota parte del debito solidale derivante dalla sentenza di condanna risarcitoria pronunciata a titolo di responsabilità sanitaria) ha sottolineato che la struttura sanitaria risponde per fatto proprio, ai sensi dell’art. 1228, c. c., del danno da malpractice ripartito tra essa stessa e il sanitario;

che nel caso di domanda di “manleva” svolta dall’azienda sanitaria pubblica nei confronti del medico dipendente (per rivalersi dell’obbligazione passiva sorta a suo carico per responsabilità propria quale ente agente per il tramite del medico) sussiste la possibilità di esercitare l’azione di rivalsa nei confronti del soggetto ad essa legato da rapporto di servizio per il danno dalla prima subito a seguito di condanna risarcitoria in favore del terzo danneggiato per fatto del dipendente stesso (ossia, per l'errore medico che ha provocato il danno alla salute), che viene a configurarsi come danno erariale indiretto;

che, superato il precedente orientamento, si è consolidato il principio per cui l’azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari dipendenti di un'azienda sanitaria non è sostitutiva delle ordinarie azioni civilistiche di responsabilità, sicché, quando sia proposta da una azienda sanitaria domanda di manleva nei confronti dei propri medici, non sorge una questione di riparto tra giudice ordinario e contabile, attesa l'autonomia e non coincidenza delle due giurisdizioni;

che la reciproca indipendenza dell'azione di responsabilità per danno erariale e di quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario si giustifica per la diversità degli interessi rispettivamente tutelati;

che, infatti, la prima è volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della Pubblica Amministrazione e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria; la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare dell’amministrazione attrice; che, pertanto le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell'azione di responsabilità; che, in sostanza, un medico pubblico dipendente può essere convenuto affinché ne venga accertata la responsabilità per entrambi i titoli ovvero essere attinto da una soltanto delle due azioni, non sussistendo i presupposti per l’esercizio di entrambe, senza naturalmente che vi sia cumulo del danno risarcibile, erariale o civile; che su questa giurisprudenza non incide in sostanza il disposto del sopravvenuto art. 9 della legge n. 24 del 2017; che nella fattispecie si versa nell’ipotesi in cui l’azienda sanitaria ha adempiuto al pagamento integrale del debito solidale e chiede in via di regresso il pagamento della quota parte di debito riferita al sanitario condebitore; che, pertanto, sussiste in tutta evidenza la giurisdizione del giudice ordinario.

La Cassazione ha dichiarato, quindi, la giurisdizione del giudice ordinario.

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

group_work Consenso ai cookie

Accedi

 

Confronta0Lista dei desideri0

Il tuo Carrello

Non ci sono prodotti nel carrello