Provvedimento abnorme del GIP
- 15 Giu, 2026
- News , Giurisprudenza Sanitaria , Organizzazione sanitaria
Un uomo presenta una denuncia in relazione al decesso del proprio padre, occorso il 16/12/2022 mentre era ricoverato presso un ospedale, sollecitando l'individuazione di eventuali condotte colpose ascrivibili al personale sanitario che ebbe in cura il genitore, in tesi rilevanti sul piano causale nella determinazione del decesso del paziente.
In data 22/02/2024 il P.M. formula richiesta di archiviazione e il G.I.P., ritenendo adeguatamente motivata e condivisibile la richiesta del P.M., dispone l'archiviazione del procedimento, con decreto emesso de plano in data 14/10/2024.
Successivamente, in data 01/10/2025, il difensore della persona offesa chiede informazioni in merito allo stato del procedimento penale evidenziando che era stata presentata opposizione all’archiviazione.
A seguito di tale richiesta di chiarimenti, in data 28/10/2025 il G.I.P. dispone, inaudita altera parte, la revoca del decreto di archiviazione precedentemente emesso e dispone la restituzione del procedimento al P.M. perché, alla luce dell'opposizione, confermi o meno la richiesta di archiviazione.
Il P.M. provvede a confermare la richiesta di archiviazione precedentemente emessa e il G.I.P. fissa udienza in camera di consiglio a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione.
Avverso tale provvedimento propongono ricorso in cassazione i sanitari indagati, deducendo l’abnormità del provvedimento di revoca del decreto di archiviazione in quanto si traduce nell'esercizio, da parte del G.I.P., di un potere non previsto dal vigente codice di procedura penale.
La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con sentenza n. 17098/2026, depositata il 12.05.26, accoglie il ricorso, annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale.
La Suprema Corte osserva, tra l’altro, che non esiste alcuna disposizione processuale che consenta al G.I.P. di revocare in autonomia un decreto di archiviazione; che riconoscere un simile potere implicherebbe sradicare i cardini del sistema accusatorio in quanto il sistema processuale vigente è stato voluto secondo una precisa e rigida distinzione dei ruoli di ogni soggetto che vi partecipa e preclude al giudice qualsiasi potere di impulso dell'azione penale, espressamente riservato alla pubblica accusa anche nel procedimento di archiviazione; che, pertanto, non trova giustificazione un provvedimento di revoca del decreto di archiviazione, dato che il potere di esercitare l'azione penale si è già consumato e può essere ripristinato solo con il verificarsi di specifiche circostanze previste dallo stesso codice di rito.
a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano