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Accesso al Pronto Soccorso e dichiarazioni del paziente sulle cause delle lesioni

Accesso al Pronto Soccorso e dichiarazioni del paziente sulle cause delle lesioni

La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con la recente sentenza n. 7397/2025, depositata il giorno 24.02.25, nell’accogliere il ricorso di alcuni imputati avverso la decisione del giudice d’appello che aveva confermato la sentenza di primo grado che li aveva ritenuti colpevoli del delitto di falso ideologico per induzione (artt. 48 e 479 c.p.), ha osservato che nella fattispecie il sanitario nell’atto di redigere il referto (atto avente natura pubblica fidefacente) era pacificamente un pubblico ufficiale nell’esercizio del potere certificativo relativo a lesioni effettivamente sussistenti, ma la cui dichiarata eziologia era differente da quella riferita (incidente stradale). Inoltre, dopo avere ribadito che l’art. 479 c.p. sanziona il fatto del medico pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, ha assolto i ricorrenti ritenendo che nel caso di specie non possa essere configurato il predetto delitto in quanto il dato relativo all’eziologa del trauma certamente non rientra nel potere certificativo del medico del pronto soccorso.

La Suprema Corte, quindi, ha affermato i seguenti principi:

a) deve essere condivisa la casistica giurisprudenziale che ha ritenuto integrato il delitto di cui all’art. 479 c.p. nel caso in cui un soggetto, lamentando patologie inesistenti, tragga in inganno i sanitari sulla veridicità di quanto viene loro dichiarato, inducendoli a redigere certificati medici che, in quanto riportanti sintomi idonei a fondare una diagnosi errata, devono essere ritenuti ideologicamente falsi (vedi, sul punto, Cassazione Penale sentenze n. 896/2015 in tema di simulazione di disturbi di rilevanza psichiatrica, nonché n. 3030/2022 in tema di simulazione di sintomi per potersi assentare dal lavoro per ragioni di salute e n. 32570/2014 in tema di certificati di malattia relativi a sinistri mai verificatisi);

b) nella fattispecie, peraltro, la circostanza falsa riferita dai pazienti non ricadeva nell’ambito dell’accertamento diagnostico e, quindi, del potere certificativo del medico che su tale accadimento non aveva alcun potere di controllo.

La Cassazione – ribadito che non è in discussione il fatto che il paziente sia tenuto a collaborare con il sanitario e, quindi, a rendere dichiarazioni vere in sede di anamnesi onde orientare correttamente il medico su origine e natura della malattia nonché sui conseguenti interventi terapeutici – ha escluso che la falsa indicazione del paziente in relazione all’origine del trauma sia un fatto idoneo a integrare la contestata falsità ideologica per induzione (artt. 48 e 479 c.p.), delitto che invece sussiste se si dimostra che questa circostanza è assolutamente rilevante ai fini dell’inquadramento patologico e terapeutico (ove quest’ultimo rilevi, ad esempio, sulla certificazione della durata della malattia).

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

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