Blog

Perdita di “chance”

Perdita di “chance”

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la recente sentenza n. 37740/2022, depositata il 23.12.22, afferma che correttamente è stata dichiarata inammissibile una domanda di risarcimento del danno da perdita di “chance” proposta da un paziente in sede di appello nel corso di un giudizio civile instaurato nei confronti di una ASL.

La Suprema Corte osserva, in particolare, che nella fattispecie costituisce circostanza pacifica che la domanda di risarcimento per la perdita di “chance”  è stata avanzata in modo chiaro soltanto con la comparsa conclusionale nel grado di appello, mentre la consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che questa domanda (nella specie, perdita di “chance” di guarigione di un paziente in conseguenza della negligente condotta del medico che l’ebbe in cura), deve essere formulata esplicitamente e non può ritenersi implicita nella richiesta generica di condanna della convenuta al risarcimento di “tutti i danni” patiti dalla vittima dell’illecito.

La “chance”, infatti, non è una mera aspettativa di fatto e, in particolare, la “chance” c.d. non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario e integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente. 

Ne consegue che la domanda risarcitoria del danno per la perdita di “chance”, anche non patrimoniale, è, per l’oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, sostanziandosi, per converso, nella mancata possibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale ma) eventistica.

Pertanto, è nuova, e dunque inammissibile, la domanda risarcitoria per perdita di “chance” avanzata per la prima volta in appello (e a maggior ragione, come nella specie, proposta soltanto con la comparsa conclusionale che ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte).

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano e magistrato tributario

group_work Consenso ai cookie

Accedi

Megamenu

Confronta0Lista dei desideri0

Il tuo Carrello

Non ci sono prodotti nel carrello