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Peggioramento delle iniziali condizioni di inabilità causato da un evento estraneo

Peggioramento delle iniziali condizioni di inabilità causato da un evento estraneo

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la recente sentenza n. 21164/2024, depositata il 19.08.24, ha accolto il ricorso avanzato da un lavoratore (la cui domanda diretta a ottenere l’adeguamento della rendita da infortunio in itinere in godimento dal 30% al 48% era stata respinta dai giudici di merito) affermando il seguente principio di diritto in relazione all’applicazione della regola della stabilizzazione dei postumi.

La Suprema Corte, ha stabilito che per applicare questa regola occorre verificare se il peggioramento delle condizioni di inabilità, causalmente correlato a circostanze determinate sempre dall'originario infortunio, si inseriscono nella catena causale modificando la naturale evoluzione del processo morboso avviato dal medesimo infortunio oppure ne realizzano la naturale evoluzione. 

Solo tale naturale evoluzione soggiace alla regola della stabilizzazione dei postumi, mentre la concausa sopravvenuta e causalmente dipendente dall'infortunio, proprio per il suo carattere di evento non prevedibile ed estraneo al naturale evolversi del danno originario, si colloca logicamente al di fuori della regola di stabilizzazione dei postumi di cui all’art. 83 settimo comma del d.P.R. n.1124 del 1965 e non ne consente l'applicazione. 

Ha aggiunto la Corte che in base al principio di necessaria considerazione di tutti i postumi derivanti dalla realizzazione del rischio assicurato comporta che anche gli ulteriori postumi derivati da concausa sopravvenuta ma direttamente correlata all'infortunio, ove verificatisi oltre il termine decennale previsto dall'art. 83 del citato d.P.R., devono essere presi in esame per la rideterminazione della rendita in applicazione dell’art. 80 del medesimo d.P.R. che richiede che si considerino unitariamente i postumi anche ove singolarmente inferiori al minimo indennizzabile. 

L’evento sopravvenuto nella fattispecie è stato prodotto da una trasfusione i cui effetti negativi si sono evidenziati a distanza di tempo stante il periodo di latenza della malattia. 

La Cassazione, quindi, ha annullato la sentenza d’appello impugnata rimettendo le parti avanti a un nuovo giudice che dovrà procedere al riesame della domanda facendo applicazione dei principi sopra esposti.

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

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