Passaggio da direttore di struttura complessa a direttore di struttura semplice
- 17 Ott, 2024
- News , Giurisprudenza Sanitaria , Medicina del Lavoro , Organizzazione sanitaria
Il dr. XZ, che aveva ricoperto l’incarico di direttore di struttura complessa di Radioterapia presso una ASL, deduce che, dopo l’accorpamento della detta struttura in un’altra Azienda Ospedaliera, era stato adottato ‒ con decreto del competente D.G., recepito con deliberazione della G.R. – un Atto Aziendale con cui gli era stato assegnato, previo declassamento della struttura da lui diretta, l’incarico di direttore della struttura semplice a valenza compartimentale Radioterapia; sostenendo l’illegittimità di tale “declassamento”, agisce in giudizio per ottenere la condanna della predetta A.O. al pagamento, a titolo di ristoro del danno patrimoniale subito, della somma di complessivi euro 68.169,72, pari alle maggiori retribuzioni che avrebbe conseguito mantenendo l’originario incarico.
La domanda del medico viene respinta sia in primo che in secondo grado e, quindi l’interessato ricorre in cassazione ribadendo la fondatezza della sua pretesa di pagamento
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la recente sentenza n. 25518/2024, depositata il 24.09.24, rigetta il ricorso del medico ritenendolo infondato nel merito.
Nel respingere il ricorso la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “l'attribuzione, nell’ambito di un complessivo riassetto organizzativo aziendale, dell’incarico di responsabile di struttura semplice, in luogo dell'incarico precedentemente rivestito di responsabile di struttura complessa, non comporta di per sé un demansionamento né un vulnus alla professionalità del dirigente medico che, nella vigenza dell'art. 9, comma 32, del d.l. n. 78/2010, non può rivendicare il conferimento di un altro incarico di pari valore economico laddove la revoca non sia intervenuta anticipatamente ma sia stata preservata la naturale scadenza dell’incarico in precedenza rivestito”.
In sostanza, scaduta la data finale relativa al precedente incarico di direttore di struttura complessa, l’azienda ospedaliera legittimamente ha proceduto nell’ambito di un processo di riorganizzazione all’accorpamento sopra descritto, con conseguente attribuzione al medico di un incarico diverso, ma pur sempre dirigenziale.
a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano