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Ostetrica negligente assolta per difetto del nesso causale dal delitto di lesioni colpose gravissime

Ostetrica negligente assolta per difetto del nesso causale dal delitto di lesioni colpose gravissime

Un’ostetrica in servizio presso un ospedale viene accusata di avere per colpa cagionato a una donna ivi ricoverata in quanto incinta alla quarantaduesima settimana e prossima al parto lesioni gravissime consistite nella isterectomia chirurgica totale, con conseguente incapacità di procreare. L'isterectomia si era resa necessaria per le complicanze del parto cesareo d’urgenza al quale la predetta era stata sottoposta dopo la constatazione dell'assenza di battito cardiaco del bambino che portava in grembo, estratto morto; fatti commessi tra il 9 e il 10/07/2008.

Il Tribunale, all’esito del dibattimento, assolve l’ostetrica dal reato ascritto per insussistenza del fatto, con sentenza poi confermata in appello.

La Corte d’Appello, in particolare, riconosce l’esistenza di profili di negligenza, imprudenza e imperizia nella condotta dell'ostetrica, per avere la stessa sottovalutato plurimi disturbi (dolori addominali, vomito, perdite di sangue) che nel corso della notte tra il 9 e il 10/07/2008 erano stati segnalati al personale infermieristico e ostetrico sia direttamente dalla partoriente sia dalle sue compagne di stanza, ma ritiene insussistente il nesso di causalità tra la riconosciuta intempestiva e inadeguata assistenza (avendo, tra l'altro, l'imputata contattato con ritardo il medico ginecologo) e l'evento-morte del bambino che la donna portava in grembo, alla cui estrazione era seguita, per necessità imprescindibile, l'isterectomia.

Infatti, sia il consulente del P.M. sia il perito nominato dalla Corte di Appello hanno concordemente ritenuto – in difformità rispetto all'opinione espressa dal consulente della parte civile - che il riconosciuto distacco intempestivo della placenta, causativo della morte del bambino, è evento improvviso, imprevedibile e rapido, non preceduto da segni premonitori.

Ricorre per la cassazione della sentenza la parte civile sostenendo che la sentenza è affetta da un difetto di motivazione perché non ha correttamente valutato fatti rilevanti e decisivi ai fini della decisione.

La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con la recente sentenza n. 16987/2023, depositata il 21.04.23, dichiara inammissibile il ricorso in questione, confermando così la decisione impugnata.

La Suprema Corte, in particolare, sottolinea che nel ricorso vengono dedotte doglianze non specifiche ma soltanto apparenti, che omettono di assolvere la tipica e necessaria funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.

A cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano e magistrato tributario

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