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Onere di allegazione da parte del danneggiato

Onere di allegazione da parte del danneggiato

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la recente ordinanza n. 284/2026, depositata il giorno 06.01.26, nel respingere il ricorso di una ASL che lamentava che il giudice d'appello aveva ritenuto provato l'inadempimento dei suoi sanitari sulla base di un'autonoma e diversa condotta causante la morte della paziente (palesemente difforme dalle allegazioni di cui al ricorso introduttivo), ha affermato che l’onere di allegazione nell’ambito della responsabilità sanitaria deve essere commisurato alla concreta possibilità del danneggiato di conoscere gli aspetti tecnici della vicenda dalla quale è originato il danno e - a monte - alle stesse modalità con le quali è stata svolta la prestazione sanitaria, con la conseguenza che per individuare le ragioni della pretesa può ritenersi sufficiente l'allegazione di una patologia che si assume causalmente correlata alla prestazione sanitaria nella sua più ampia accezione, senza necessità di enucleare e indicare specifici peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, in quanto solitamente conosciuti e conoscibili soltanto dagli esperti del settore; che, pertanto l'accertamento del rapporto causale deve essere compiuto rispetto alla complessiva prestazione sanitaria e il nesso può ben essere affermato anche se non sia possibile individuare ex ante quale specifico segmento della prestazione abbia determinato il danno, purché risulti provato secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza che causa del danno è stata proprio la prestazione sanitaria in concreto resa.

La Suprema Corte, inoltre ha sottolineato che lo svolgimento, da parte del consulente tecnico d'ufficio, di considerazioni tecniche esulanti dall'ambito oggettivo del quesito non determina di per sé la nullità della consulenza, né quella – come derivata - della sentenza, laddove sia stata comunque assicurata alle parti la possibilità di interloquire, sia dal punto di vista tecnico nel corso della C.T.U., sia dal punto di vista giuridico, negli snodi processuali a ciò deputati, restando "assorbito" l'operato del consulente da quello del giudice. 

A cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

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